CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confimi: a giugno previsti aumenti retributivi

Le OO.SS. sono ferme nell’obiettivo di procedere con adeguamenti salariali sulla base dell’indice IPCA

Il 20 maggio scorso le Sigle sindacali Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno sottoscritto un verbale di accordo con Confimi Industria Meccanica, al fine di chiarire le relazioni tra le Parti, in seguito alla sottoscrizione del verbale di accordo del 21 marzo scorso, il cui testo, sottolineano le Sigle, non è stato visionato dalle stesse, e denominato “Contratto Multisettoriale”, stipulato tra la Confederazione Confimi e la Confsal. Le OO.SS. hanno apostrofato il comportamento della Confederazione, ritenendo grave ridurre ad uno i contratti del settore manifatturiero, programmando la cancellazione di quello metalmeccanico. Inoltre, risulta altrettanto grave la sottoscrizione di un’intesa con un’organizzazione sindacale che non ha rappresentanza sindacale, sulla base di quanto stabilito dall’accordo interconfederale Confimi e Cgil, Cisl e Uil del 1° agosto 2013. Dal canto suo, Confimi ha precisato, come si evidenzia nel verbale, che l’intesa del 21 marzo scorso tra la stessa e Confsal aveva un obiettivo duplice, vale a dire: semplificare e ridurre il numero dei contratti esistenti nel settore delle piccole e medie industrie manifatturiere e fornire alle categorie che aderiscono al sistema Confimi un CCNL nel quale ritrovarsi. 
Tuttavia nel verbale del 20 maggio viene concordato che i rinnovi nel settore metalmeccanico rappresentano un punto di innovazione e miglioramento delle condizioni lavorative e salariali dei dipendenti, con una impostazione positiva di relazioni sindacali nel settore delle Pmi tra le OO.SS. e Confimi. Viene ribadito, altresì, che le relazioni sindacali si costruiscono con organizzazioni sindacali rappresentative nel settore; viene rimarcato l’impegno alla piena applicazione del CCNL dei metalmeccanici Confimi Industria Meccanica, respingendo qualsivoglia iniziativa mirata ad abolirlo; puntando al rinnovo contrattuale dei metalmeccanici in corso di trattative e, nello specifico, con l’adeguamento dei minimi tabellari sulla base dell’indice IPCA con la retribuzione del mese di giugno

Video sorveglianza e controllo delle presenze

L’installazione di telecamere deve rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori (Garante per la protezione dei dati personali, nota 21 maggio 2024, n. 523).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto a una amministrazione locale una sanzione di 3.000 euro per trattamento illecito di dati personali. Il motivo del provvedimento consiste nell’installazione di una telecamera nell’atrio del Comune, in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori.

Infatti, la collocazione di apparati di videosorveglianza nei luoghi di lavoro deve rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori e le garanzie assicurate ai dipendenti dalla normativa per la tutela dei dati personali.

L’Autorità è intervenuta a seguito della segnalazione di una dipendente che lamentava l’installazione di una telecamera nell’atrio del Comune, in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori. Attraverso l’utilizzo delle immagini registrate, l’amministrazione aveva contestato alla dipendente alcune violazioni dei propri doveri d’ufficio, tra cui il mancato rispetto dell’orario di servizio. Alla richiesta di spiegazioni da parte dell’Autorità, il Comune ha risposto che la telecamera era stata installata per motivi di sicurezza, a seguito di alcune aggressioni ai danni di un assessore e di un’assistente sociale. 

Nel corso dell’istruttoria il Garante ha rilevato che il Comune non aveva, tuttavia, assicurato il rispetto delle procedure di garanzia previste dalla disciplina di settore in materia di controlli a distanza e aveva peraltro utilizzato le immagini di videosorveglianza per adottare un provvedimento disciplinare nei confronti della lavoratrice.

L’Autorità ha, pertanto, sanzionato l’amministrazione ingiungendo, inoltre, alla stessa di fornire a tutti gli interessati (lavoratori e visitatori presso la sede comunale) un’idonea informativa sui dati personali trattati mediante l’utilizzo della telecamera in questione. Il Comune non aveva infatti reso tutti gli elementi informativi previsti dal Regolamento europeo, né potevano essere considerati idonei altri documenti redatti dal titolare per diversi fini.

Ebav Veneto: fino al 30 giugno invio delle domande per il contributo

Per richiedere il contributo per l’anno di competenza 2023 è possibile inoltrare la domanda all’Ente

L’Ente bilaterale artigianato Veneto ha fissato al 30 giugno 2024 la scadenza per l’invio delle domande per la richiesta del contributo per Certificazioni obbligatorie o volontarie di processi, sistemi, prodotti e competenze. Il contributo è previsto per le spese sostenute nell’anno 2023 a fronte di:

– Certificazione obbligatoria o volontaria di sistema/processo aziendale; 
– Certificazione obbligatoria o volontaria di prodotti; 
– Certificazione obbligatoria o volontaria di competenze professionali di mestiere; 
– Consulenze per l’ottenimento iniziale di una delle precedenti Certificazioni/Norme. 

La certificazione deve essere rilasciata dagli organismi di certificazione sotto accreditamento di Accredia o da parte di analoghi Enti di certificazione internazionali. L’Ente ha fatto sapere che non eroga il contributo per: mantenimento delle certificazioni, vale a dire visite annuali di sorveglianza; la formazione del personale dipendente; l’acquisto della copia delle norme generali di riferimento. Per le categorie metalmeccanici, odontotecnici, orafi, tessili, pulitintolavanderie, occhiali, chimica, vetro, ceramica, alimentaristi, panificatori, legno, comunicazione, acconciatura-estetica ed imprese di pulizia, il contributo è del 50% dei costi sostenuti, per un massimo di 2.500,00 euro erogabili annualmente. Per trasporto merci, il contributo è sempre del 50% dei costi sostenuti, per un massimo di 3.500,00 euro erogabili annualmente. I contributi vengono erogati entro 3 mesi dalla data di scadenza servizio tramite accredito sul c/c. L’Ente eroga il contributo fino ad esaurimento dei fondi. Inoltre, il contributo è soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto ricavo di esercizio o plusvalenza patrimoniale. Il Certificato delle ritenute sui contributi degli enti pubblici e privati cumulativo viene inviato a colui che percepisce il contributo entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quando è avvenuto il pagamento. 

CCNL Turismo Catene Alberghiere: riprese le trattative per il rinnovo

I sindacati chiedono un aumento salariale mentre la proposta datoriale si concentra sulla classificazione del personale 

Nei giorni scorsi sono riprese le trattative tra Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs e le associazioni imprenditoriali di settore Federturismo e Aica Confindustria per il rinnovo del CCNL applicabile agli oltre 200mila lavoratori dipendenti da aziende dell’industria turistica  scaduto il 31 gennaio 2018.
Federturismo e Aica Confindustria vogliono giungere alla firma del CCNL rapidamente ma non prima della sottoscrizione degli altri rinnovi contrattuali di settore.
Per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, la loro intenzione è di definire il rinnovo prima della pausa estiva stabilendo anche un aumento salariale. Durante l’incontro le Parti si sono incontrate per approfondire i temi già affrontati e con la presentazione di una proposta datoriale riguardante la bilateralità e la classificazione del personale.
I prossimi incontri sono previsti per il 4 giugno e il 13 giugno 2024 per discutere i seguenti temi: mercato del lavoro, rapporto di lavoro e aumenti contrattuali.

Modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica

Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto 17 maggio 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri sono state rese note le modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli.

Soggetti beneficiari

Secondo l’articolo 2 del nuovo Decreto, possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

 

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.

 

Investimenti ammissibili

Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dal 1 gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonchè all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

 

Sono, invece, esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo.

 

Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta, come stabilito dall’articolo 4 del Decreto, è determinato nella misura massima per le grandi imprese consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e, in particolare:

  • per gli investimenti realizzati nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia nella misura del 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;

  • per gli investimenti realizzati nelle Regioni Basilicata, Molise e Sardegna, nella misura del 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;

  • per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta nelle Regioni Puglia e Sardegna, nella misura massima, rispettivamente del 50% e del 40%, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale;

  • per gli investimenti realizzati nelle zone assistite della Regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili.

Procedura di accesso

Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1 gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

 

Modalità di fruizione

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, non prima della data di realizzazione dell’investimento.

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’inosservanza del predetto obbligo determina la decadenza dai benefici goduti.