Prepensionamento editoria, le istruzioni applicative

Fornite le indicazioni per l’accesso al trattamento delle aziende del comparto (INPS, circolare 23 maggio 2024, n. 68).

L’INPS ha illustrato le sue istruzioni per l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 141 della Legge 213/2023 (Legge di bilancio 2024) in materia di prepensionamento nel settore dell’editoria.

Infatti, la norma citata ha autorizzato la spesa massima di 10,4 milioni di euro per il 2024, di 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2,4 milioni di euro per il 2027 ai fini dell’accesso al pensionamento di lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 148/2015 (articolo 1, comma 500, Legge n. 160/2019).

Peraltro, i lavoratori dipendenti delle imprese in argomento devono essere ammessi con decreto ministeriale al trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento nel limite delle unità ammesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

I requisiti

L’articolo 1, comma 500 della Legge n. 160/2019 prevede un requisito contributivo ridotto rispetto a quello di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a) della Legge n. 416/1981, “limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023”. In applicazione di tale norma, il requisito contributivo di 35 anni deve essere maturato non oltre il 31 dicembre 2023.

Dato che la Legge di bilancio 2024 autorizza ulteriori risorse al fine di consentire l’accesso al pensionamento ai sensi del citato articolo 1, comma 500, “anche nell’anno 2024”, fermo restando il perfezionamento del requisito contributivo entro il 31 dicembre 2023, il trattamento pensionistico può essere conseguito con decorrenza non successiva al mese di dicembre 2024. Conseguentemente, il trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento deve essere fruito entro e non oltre il 30 novembre 2024, data ultima entro la quale deve essere presentata la domanda di pensione.

Comunque, l’INPS evidenzia che non possono essere accolte domande di prepensionamento che comportino il superamento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti a oggi fino all’anno 2027, ai sensi del combinato disposto dei citati comma 500 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019 e comma 141 dell’articolo 1 della Legge n. 213/2023.

L’Istituto rammenta, infine, con riferimento alla posizione assicurativa del richiedente, che l’ultima contribuzione deve essere accreditata a titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e che la domanda di pensione deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni, che decorre secondo i criteri illustrati nel paragrafo 1 della circolare INPS, n. 126/2020. Va considerato, inoltre, che il trattamento pensionistico anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

CCNL Giocattoli Industria: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Introdotti aumenti retributivi, elemento di garanzia retributiva, maggiorazioni, permessi ed eliminazione del 1° livello

Il 22 maggio scorso, le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno reso noto, mediante comunicato stampa, la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo relativa al CCNL Giocattoli Industria, avvenuta alla presenza dell’associazione datoriale di categoria Assogiocattoli. Il contratto, scaduto il 31 dicembre scorso, riguarda i lavoratori dipendenti dell’industria dei giocattoli. Nelle prossime settimane sono previste le riunioni delle assemblee dei lavoratori per la consultazione circa l’ipotesi. 
Da un punto di vista retributivo, l’intesa prevede un aumento complessivo (Tec) di 196,00 euro. Sui minimi (Tem) l’incremento salariale previsto è di 182,00 euro al 3° livello ed è suddiviso in:
55,00 euro da giugno 2024;
55,00 euro da settembre 2024;
72,00 euro da settembre 2025.
Il montante contributivo complessivo è di 3.652,00 euro. Inoltre, a partire dal 2024 per le lavoratrici ed i lavoratori le cui aziende non applicano la contrattazione di 2° livello, l’elemento di garanzia retributiva è elevato a 300,00 euro annui. Viene precisato anche che entro dicembre 2024 è prevista l’eliminazione del 1° livello di inquadramento.
Per quel che riguarda il welfare contrattuale è previsto un incremento di 3,00 euro sull’assistenza sanitaria integrativa Sanimoda, e il contributo mensile a carico delle aziende sale a 15,00 euro con l’accesso al pacchetto Premium per tutti i lavoratori del settore. Per il fondo di previdenza complementare Previmoda è previsto un incremento dello 0,30% a carico delle imprese. L’importo pari a 2,00 euro è per il welfare sanitario destinato alle coperture assicurative per la non autosufficienza. 
Dal punto di vista normativo, la maggiorazione per i lavoratori turnisti aumenta del 100%, passando da 1,1% a 2,2%. Sull’attivazione degli accordi di flessibilità le percentuali di maggiorazione aumentano dal 13% al 15% per i periodi dal lunedì al venerdì e dal 18% al 20% il sabato. Sono state introdotte anche molte novità in materia di:
– permessi per donazione sangue;
– esclusione delle terapie salvavita dal computo del periodo di comporto per il mantenimento del posto di lavoro;
– aumento da 8 a 12 settimane dei periodi di aspettativa non retribuita per malattie a lungo termine;
– introduzione di 1 mese di aspettativa per chi avvia la fecondazione assistita. 
Sulla conciliazione vita/lavoro sono previsti:
– 2 mesi aggiuntivi di congedo parentale all’80% della retribuzione anche dal 2025;
– 2 giorni di congedo di paternità obbligatoria in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente;
– aumento della percentuale di accesso all’orario part-time dall’8% al 10%.
Sono state introdotte anche 8 ore di formazione continua per i dipendenti del settore e l’ampliamento dei permessi studio ai corsi universitari. È previsto 1 mese di congedo retribuito aggiuntivo a quanto indicato nella normativa per le vittime di violenza di genere. Viene regolamentato anche lo smart working.

Metasalute: modalità di destinazione al Fondo dell’importo previsto dai Flexible Benefits

A seguito della richiesta di adesione, l’azienda provvederà ad attivare un’offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già attivo in azienda

Il Fondo Metasalute ha comunicato a tutti gli iscritti che in applicazione delle disposizioni contrattuali previste dal CCNL Metalmeccanica Industria e Installazione di Impianti e dal CCNL del settore Orafo e Argentiero attualmente vigenti, i lavoratori iscritti al Fondo potranno scegliere di destinare a Metasalute l’importo previsto dal Flexible Benefit

I lavoratori iscritti al Fondo, con qualsiasi piano (Base, MS1, MS2, MS3, MS4), interessati a destinare le quote di welfare a Metasalute, dovranno informare la propria azienda con anticipo rispetto alla chiusura della finestra prevista per il 31 maggio. A seguito della richiesta di adesione, l’azienda provvederà ad attivare un’offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già attivo in azienda, tramite un’apposita procedura disponibile dal 21 al 31 maggio 2024 (incluso) all’interno dell’Area Riservata Azienda, procedendo al pagamento del MAV Flexible Benefit entro il 31 maggio.
Il Fondo precisa che l’offerta potrà essere attivata per il solo lavoratore caponucleo e avrà decorrenza dal 1° giugno 2024 al 31 maggio 2025, salvo cessazione del rapporto di lavoro o decadenza del diritto alle prestazioni di cui all’art. 12 del Regolamento.

Chiarimenti AdE su quote di iscrizione e corrispettivi versati da iscritti non associati di APS

L’Agenzia delle entrate si è soffermata a fornire chiarimenti in merito a dubbi sulle quote di iscrizione e corrispettivi specifici versati da iscritti, non associati, di APS che sono anche tesserati a organizzazioni nazionali di cui l’APS è parte (Agenzia delle entrate, risposta 23 maggio 2024, n. 115).

Preliminarmente l’Agenzia delle entrate ricorda che, non essendo ancora pervenuta l’autorizzazione della Commissione europea, alle associazioni di promozione sociale iscritte nel RUNTS non sono applicabili le norme fiscali del Cts e, quindi, per le Aps continuano ad applicarsi le norme del TUIR relative al regime fiscale degli enti non commerciali.

 

In particolare, per le APS si applicano le previsioni di cui all’articolo 148 del TUIR, rivolte agli enti non commerciali costituiti in forma associativa.

Il citato articolo 148, al comma 1 dispone che non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

Il successivo comma 2 dispone che si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

Oltre ciò, è previsto che per talune tipologie di enti associativi (tra cui le Aps), non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

 

Partendo da tali presupposti, l’Agenzia chiarisce che:

  • per la generalità degli enti associativi, ai sensi dell’articolo 148, comma 1, del TUIR non costituiscono entrate commerciali e non hanno rilevanza reddituale, le erogazioni effettuate a titolo di quote o contributi associativi, diverse dal versamento di corrispettivi specifici, effettuate dagli associati e partecipanti in relazione ad attività che gli enti realizzano;

  • per taluni enti associativi, tassativamente indicati dalla norma ai sensi dell’articolo 148, comma 3, è de-commercializzata l’attività svolta verso il pagamento di corrispettivi specifici al ricorrere delle seguenti condizioni: l’attività deve essere effettuata in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell’ente e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

La de-commercializzazione, quindi, può trovare applicazione anche con riferimento alle attività effettuate dall’associazione nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di associati, a condizione che i destinatari delle attività risultino tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

 

Con particolare riguardo alla possibilità di applicare l’articolo 148, comma 3, del Tuir anche agli iscritti degli enti associativi, l’Agenzia osserva che gli iscritti, pur non beneficiando dei diritti di partecipazione e voto nelle assemblee dell’associazione, esprimono il proprio legame con l’associazione stessa attraverso il versamento della quota di iscrizione (al pari degli associati veri e propri) parte della quale vale come quota di tesseramento all’organizzazione nazionale.

La spettanza dell’agevolazione nei confronti di soggetti diversi dagli associati, quali gli iscritti, può riconoscersi, quindi, a condizione che gli stessi e l’associazione di riferimento siano inseriti in un contesto organizzativo nazionale, all’interno del quale dovrà emergere, tuttavia, la partecipazione degli enti periferici alla vita democratica dell’ente nazionale.

 

In riferimento al caso di specie, dunque, l’Agenzia ritiene che la disposizione di cui all’articolo 148 del Tuir possa trovare applicazione anche alle prestazioni rese dall’Aps istante agli iscritti (non associati), a condizione che gli stessi siano anche tesserati all’ente di riferimento nazionale, cui la stessa Aps istante è associata.

Contributi giornalisti: rettifica codici di esposizione nell’Uniemens

L’INPS invita i datori di lavoro che hanno utilizzato codici errati a regolarizzare l’esposizione dei lavoratori titolari di rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico sul flusso Uniemens (INPS, messaggio 23 maggio 2024, n. 1976).

In merito agli obblighi contributivi relativi ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, l’INPS, con la circolare n. 82/2022, aveva dato precise indicazioni sulla corretta esposizione di tali lavoratori sul flusso Uniemens, istituendo anche nuovi codici.

 

Infatti, come noto, in virtù del trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, a decorrere dal periodo di competenza di luglio 2022 i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono iscritti:

 

al FPLD, Gestione contabile separata se alla data del 30 giugno 2022 il rapporto di lavoro sia proseguito senza soluzione di continuità e il lavoratore risulti titolare di posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI (Tipo Lavoratore “G2”, “G4” e “G6”);

 

alla Gestione ordinaria del FPLD se assunti dopo il 30 giugno 2022 o, se già titolari di posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI alla medesima data, cessino il rapporto di lavoro in essere e ne instaurino uno nuovo (Tipo Lavoratore “G3”, “G5” e “G7”).

 

L’INPS ha rilevato la presenza di errori nelle modalità di esposizione dei lavoratori in questione sul flusso Uniemens, in quanto è emerso che diversi datori di lavoro, dal 1° luglio 2022, hanno esposto erroneamente nei flussi Uniemens i giornalisti che, alla data del 30 giugno 2022, risultavano iscritti alla gestione sostitutiva INPGI, con il codice > Tipo Lavoratore > “G3”, “G5” e “G7” (FPLD) in luogo, rispettivamente, dei codici corretti “G2”, “G4” e “G6” (Giornalisti iscritti al FPLD, Gestione contabile separata).

 

Pertanto, nel messaggio in oggetto, l’Istituto informa che, ai fini della corretta alimentazione della posizione assicurativa del lavoratore, e del conseguente corretto calcolo della prestazione pensionistica, verranno inviati ai datori di lavoro interessati, con opportuna comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) e tramite “Comunicazione bidirezionale”, i codici fiscali dei lavoratori e le relative competenze errate, come sopra individuati, affinché si proceda alla rettifica e all’invio del flusso Uniemens di variazione con l’inserimento del codice corretto.