Ebt Cosenza: firmato l’accordo per il lavoro stagionale

Sottoscritto l’accordo che garantisce la gestione dei picchi di stagionalità

L’Ente bilaterale del terziario di Cosenza ha reso nota la firma dell’accordo, che ha validità fino al 30 aprile 2025, per quel che concerne i picchi di lavoro stagionale. L’accordo richiama quanto indicato all’art.75 del CCNL Terziario-Distribuzione e Servizi. L’accordo, stipulato il  20 maggio scorso da Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Cosenza, Filcams-Cgil della provincia di Cosenza e della sezione Pollino-Sibaritide-Tirreno, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil della provincia di Cosenza ha l’obiettivo di prevedere delle deroghe ad alcuni aspetti della disciplina ordinaria del contratto, al fine di gestire i maggiori flussi di lavoro: dalla durata del contratto a tempo determinato, al numero complessivo dei contratti a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato, agli intervalli previsti per le assunzioni stop & go, alle causali delle proroghe e dei rinnovi. All’interno dell’accordo viene precisato anche che i datori di lavoro con un organico inferiore alle 15 unità che non esercitano attività stagionale ma necessitano comunque di gestire dal 15 giugno al 30 settembre e dal 1° dicembre al 28 febbraio, oltre che dal lunedì che precede la Pasqua alla domenica successiva, possono concludere contratti a tempo determinato senza i limiti previsti dalla legge. Mentre, le aziende che intendono avvalersi delle deroghe stabilite all’interno dell’accordo devono comunicare all’Ente bilaterale del terziario della provincia di Cosenza il numero dei contratti che sono stati conclusi, la durata e la qualifica di assunzione per consentire di effettuare un monitoraggio dell’applicazione dello stesso. 

CCNL Riscossione: apertura sportello online

Dal 1° luglio 2024 la prestazione lavorativa potrà essere svolta in modalità “sportello da remoto”

Il 22 maggio 2024 le OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin, con  Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno sottoscritto gli accordi per la regolamentazione dello sportello online, della flessibilità in ingresso e degli orari di sportello. 
Invero, dal 1° luglio 2024, l’attività lavorativa potrà essere effettuata presso la residenza o il domicilio dei dipendenti, attraverso la modalità c.d. “da remoto”. In tal caso verrà erogato il buono pasto e riconosciuta un’indennità dal valore di 44,00 euro. L’orario di lavoro rimane quello fissato dalle 8.00 alle 16.00 e l’orario di sportello è previsto dalle 8.30 alle 14.50, con slot da 20 minuti e pausa pranzo di 30 minuti. 
Inoltre, in attesa di nuova regolamentazione in materia, viene confermata la flessibilità di ingresso prevista dalle 7.30 alle 10.30 e per gli sportelli, dalle ore 7.30 alle 8.15. Per i lavoratori part-time non adibiti allo sportello, è prevista la possibilità di anticipare l’orario di ingresso fino a un massimo di 30 minuti. 
Infine, agli operatori di front Office e addetti alle informazioni presso gli sportelli con orario unico (dalle 8:15 alle 13:45), viene corrisposta una indennità mensile di 55,00 euro.

Aggiornato il Programma GOL

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto all’aggiornamento del Programma GOL, tra l’altro, estendendone l’accesso ai beneficiari dei nuovi istituti di sostegno al reddito (D.M. 30 marzo 2024).

Attraverso il decreto in commento, pubblicato sulla G.U. dello scorso 24 maggio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è intervenuto sul Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) aggiornandolo al fine di di perseguire e raggiungere, entro dicembre 2025, gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

Si segnalano, in particolare, le modifiche apportate all’Allegato A del decreto interministeriale del 5 novembre 2021 che viene integrato nella parte dedicata ai beneficiari, di cui è ampliata la platea.

 

Infatti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto, possono accedere al Programma GOL anche i beneficiari degli istituti di sostegno al reddito introdotti dal D.L. n. 48/2023, convertito nella Legge n. 85/2023, ossia i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro e dell’Assegno d’inclusione (per i membri «attivabili al lavoro» nei nuclei di beneficiari e tenuti agli obblighi di sottoscrizione del Patto di servizio con i centri per l’impiego), nonché tutti i disoccupati indipendentemente dal genere, dall’età anagrafica e dalla durata della condizione di disoccupazione.

 

Sottolineato anche il ruolo svolto dagli enti del Terzo settore, quali organismi in grado di prendere in carico beneficiari con bisogni complessi avvicinandoli al mercato del lavoro.

 

Riguardo alla sezione dell’Allegato denominata “Percorso 1: il reinserimento occupazionale”, con una modifica all’articolo 3 del D.M. n. 28/2023, recante Modifiche al Programma GOL e monitoraggio, si precisa che, considerato il ruolo della formazione professionale nell’incremento delle possibilità di reinserimento occupazionale, può essere comunque opportuno, anche per i più vicini al mercato del lavoro, un investimento sulle competenze. Deve trattarsi di percorsi formativi di breve durata e che abbiano come esito una attestazione di competenze, in coerenza con gli standard definiti dalla circolare ANPAL 5 agosto 2022, n. 1. Tali percorsi concorrono al raggiungimento degli obiettivi del Programma GOL in termini di partecipazione dei beneficiari alla formazione professionale (articolo 4).

 

L’articolo 3 del decreto in oggetto si occupa del Comitato direttivo di GOL (articolo 4 del citato D.I. 5 novembre 2021), stabilendo che lo stesso può anche riunirsi in forma ristretta, con la costituzione di gruppi di lavoro, per affrontare specifiche tematiche rilevanti per l’attuazione del programma, quali, ad esempio, la revisione e aggiornamento delle opzioni di costo semplificate in uso nel Programma GOL, nonché lo sviluppo dei sistemi informativi e delle modalità di cooperazione e interscambio dati con il sistema SIU.

 

Inoltre, a seguito della soppressione di ANPAL, si sostituisce con la locuzione “Direzione generale delle politiche attive per il lavoro” la parola ANPAL ovunque riportata nel D.I. 5 novembre 2021 e nel relativo Allegato A, e con “Sviluppo lavoro Italia S.p.a.”, la precedente locuzione “ANPAL Servizi S.p.a.”

Misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica

Nella seduta del 24 maggio 2024, il Consiglio dei ministri ha approvato un D.L. relativo a misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica finalizzate a fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, supportando, al contempo, gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo  (Consiglio dei ministri, comunicato 24 maggio 2024, n. 82).

Secondo quanto previsto dallo schema del nuovo D.L. è prevista la semplificazione delle disposizioni in materia di edilizia e urbanistica, il rilancio del mercato della compravendita immobiliare, il recupero e la rigenerazione edilizia, anche mediante la regolarizzazione delle c.d. lievi difformità edilizie, al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla celere circolazione dei beni.

 

Rispetto al quadro normativo vigente:

– si amplia la categoria degli interventi di edilizia libera che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo;

– si semplifica l’iter di riconoscimento dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare;

– si agevolano i mutamenti di destinazione d’uso senza opere, prevedendo il principio dell’indifferenza funzionale tra le destinazioni d’uso omogenee;

– si permette l’alienazione del bene o dell’area oggetto di abuso, da parte del Comune, in presenza di determinate condizioni;

– si modifica la disciplina delle “tolleranze costruttive” limitatamente agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, prevedendo: la riparametrazione dei limiti tollerati in misura inversamente proporzionale alle dimensioni delle unità immobiliari; l’ampliamento della casistica delle c.d. “tolleranze esecutive”;

– in materia di “doppia conformità”, si mantiene il suddetto requisito ai fini della sanatoria degli interventi realizzati in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali e, quanto alle parziali difformità, se ne ammette la sanatoria anche in assenza del requisito della doppia conformità, purché gli interventi siano conformi alla disciplina edilizia vigente al momento della loro realizzazione e alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda;

– si permette il mantenimento di alcune strutture amovibili realizzate durante lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19;

– si stabilisce che le tolleranze costruttive, realizzate entro il 24 maggio 2024, rientrano tra gli interventi ed opere esclusi dall’autorizzazione paesaggistica;

– si specifica che le disposizioni in materia di tolleranze costruttive ed esecutive introdotte dal DL.. nonché in materia di accertamento di conformità per le parziali difformità di cui all’art. 36-bis siano applicabili, ove compatibili, anche all’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche.

– si prevede che, in caso di trasferimento di immobili pubblici di proprietà dello Stato alle regioni e agli enti locali, la riduzione delle risorse destinate a questi ultimi, prevista al fine di compensare la riduzione delle entrate erariali conseguente al suddetto trasferimento, sia ripartita in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell’immobile e l’adozione del decreto con cui viene determinata la suddetta riduzione.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: secondo incontro al Ministero

Mancato accordo sulle proposte economiche di Uneba 

Lo scorso 21 maggio si è tenuto il secondo incontro con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo alla procedura di raffreddamento conseguente allo stato di agitazione proclamato da Fp-Cigl, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Fisascat-Cisl e Uiltucs nell’ambito della trattativa per il rinnovo del CCNL applicabile al personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo Uneba.
Durante l’incontro, dal punto di vista economico, Uneba si è dichiarata disponibile a discutere su un aumento non superiore al 50% dell’indice IPCA per il periodo 2020/2025, per quanto riguarda il restante 50% invece è subordinato all’intervento della Conferenza Stato-Regioni.
Le OO.SS. hanno considerato non accettabile tale condizione, in quanto all’aumento del 50% dovrebbero rientrare i costi relativi alla parte normativa e pertanto alla luce di tali detrazioni l’aumento sarebbe notevolmente inferiore rispetto a quello richiesto. 
Alla luce dell’opposizione dei sindacati, Uneba ha nuovamente proposto un congelamento della procedura ministeriale a fronte di  un acconto di 50,00 euro lordi (3400 euro netti) a titolo di futuri aumenti contrattuali, la riduzione di Rol ed il congelamento degli scatti. normativi.
A fronte dell’esito negativo della procedura di conciliazione presso il Ministero del Lavoro, i sindacati sono, pertanto, intenzionati ad intraprendere nuove iniziative.