Liberi professionisti e lavoratori autonomi iscritto a Fon.Te. da Aprile 2022

Ampliata, a partire da Aprile 2022, la platea ai liberi professionisti e lavoratori autonomi al Fondo Fon.Te

Fon.Te è il Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario ed  estende la platea a tutti i liberi professionisti e lavoratori autonomi che si trovano a lavorare nei settori di interesse del Fondo. A partire da aprile 2022, grazie all’approvazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), i commercianti potranno integrare la propria pensione aderendo a Fon.Te..
Si ricorda che il valore complessivo della quota associativa è fissato nella misura di euro 22,00, fermo restando in ogni caso il valore massimo della contribuzione a carico dei datori di lavoro, pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR per ciascun lavoratore iscritto, e quella minima dei lavoratori pari allo 0,55%o della retribuzione utile per il computo del TFR.


Permesso di soggiorno per nomadi digitali e lavoratori da remoto extra-Ue


Il Decreto Sostegni-Ter convertito inserisce i nomadi digitali e lavoratori da remoto non appartenenti all’UE tra le categorie di lavoratori stranieri a cui può essere rilasciato il nulla osta al lavoro per casi particolari al dì fuori dei flussi d’ingresso (art. 6-quinquies, D.L. n. 4/2022 conv. con modif. in L. n. 25/2022).

In base alla disciplina del Testo unico immigrazione possono entrare in Italia per motivi di lavoro, al di fuori delle quote per flussi di ingresso, alcune tipologie di lavoratori altamente specializzati o peculiari per il loro tipo di attività. Il loro ingresso è comunque subordinato al rilascio di un nulla osta al lavoro che deve essere richiesto dal datore di lavoro.
L’articolo 6-bis, del Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), inserito in sede di conversione (Legge n. 25/2022), inserisce nell’ambito delle suddette tipologie di lavoratori anche i nomadi digitali e lavoratori da remoto non appartenenti all’UE.
A tal fine, si considerano “nomadi digitali e lavoratori da remoto”, i cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un’impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano.
Nel caso in cui svolgano l’attività in Italia, per tali soggetti:
– non è richiesto il nulla osta al lavoro;
– il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d’ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un’assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell’ordinamento nazionale.


Con successivo decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali (ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso), dei limiti minimi di reddito del richiedente, nonché delle modalità necessarie per la verifica dell’attività lavorativa da svolgere.

Lavoratori occasionali: comunicazione preventiva via mail fino al 30 aprile


Dal prossimo 1 maggio, l’unico canale valido per assolvere l’obbligo della comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali è quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro.

Dal 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale in parola accessibile tramite SPID e CIE.
Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Fino al 30 aprile prossimo, è possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail.
Come anticipato, invece, a decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e non sono ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro (Nota INL 28 marzo 2022, n. 573).

Edilizia Industria Pordenone: E.V.R. 2022



Firmato il 24/3/2022, tra l’Associazione delle imprese edili e complementari delle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste – ANCE Alto Adriatico e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL provinciali, l’accordo per la verifica e la determinazione degli importi dell’E.V.R. per l’annualità 2022 per i lavoratori Edili della provincia di Pordenone


A seguito dell’accordo di verifica sottoscritto il 24/3/2021, le Parti Sociali firmatarie del CIPL valido per le imprese territoriali che applicano il CCNL edilizia industria, hanno disposto che nella provincia di Pordenone l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) di competenza 2021 sarà erogabile nel corso del 2022 nella misura del 4% dei minimi tabellari, ovvero nella misura del 3% dei minimi tabellari.


La Cassa Edile della provincia di Pordenone riporta le principali indicazioni operative a cui sono tenute le imprese:


“Accertato l’importo dell’EVR provinciale come sopra definito, le imprese che applicano il citato integrativo provinciale sono quindi tenute a verificare se e in che misura sono obbligate a corrisponderlo, predisponendo, come previsto dal vigente CCNL, una verifica a livello aziendale legata all’andamento dei seguenti due indicatori/parametri aziendali:


1. Ore denunciate alla Cassa Edile della Provincia di Pordenone (depurate delle ore relative a cassa integrazione) negli anni 2018, 2019, 2020;
2. Volume d’affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge, negli anni 2018, 2019, 2020.
Per entrambi gli indicatori/parametri a livello aziendale sopra citati, l’impresa dovrà porre a confronto i trienni 2018-2019-2020 vs 2017-2018-2019.


All’esito della predetta verifica, l’impresa sarà tenuta a:


a) erogare l’EVR nella misura stabilita a livello territoriale pari al 3% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1 luglio 2014 e in quote mensili qualora le variazioni dei due suddetti indicatori/parametri aziendali siano entrambe pari o positive;
b) erogare l’EVR nella misura minima provinciale (30% dell’EVR stabilito a livello provinciale) più il 50% dell’importo dell’EVR determinato in via definitiva a livello provinciale che eccede la precedente misura minima qualora uno solo dei due suddetti indicatori/parametri aziendali faccia registrare una variazione pari o positiva; in altri termini, quindi, le imprese che si trovino in questa situazione dovranno erogare l’EVR nella misura del 52,5% (si veda tabella allegata);
c) non erogare l’EVR qualora le variazioni dei due suddetti indicatori/parametri aziendali siano entrambe negative.”


E.V.R. della provincia di Pordenone di competenza 2021 erogabile nel corso del 2022
















OPERAI – EVR Erogabile a livello Provinciale

Importo Orario

Qualifica

OPERAIO IV LIVELLO 0,1979
OPERAIO SPECIALIZZATO 0,1838
OPERAIO QUALIFICATO 0,1654
OPERAIO COMUNE 0,1414
















OPERAI – EVR Erogabile nella misura ridotta del 52,5%

Importo Orario

Qualifica

OPERAIO IV LIVELLO 0,1039
OPERAIO SPECIALIZZATO 0,0965
OPERARIO QUALIFICATO 0,0868
OPERAIO COMUNE 0,0742

























IMPIEGATI – EVR Erogabile a livello Provinciale

Importo Mensile

Livello

SETTIMO 48,9213
SESTO 43,1289
QUINTO 36,6906
QUARTO 34,2453
TERZO 31,7988
SECONDO 28,6191
PRIMO 24,4608

























IMPIEGATI – EVR Erogabile nella misura ridotta del 52,5%

Importo Mensile

Livello

SETTIMO 25,6837
SESTO 22,6427
QUINTO 19,2626
QUARTO 17,9788
TERZO 16,6944
SECONDO 15,0250
PRIMO 12,8419

Nuovo calendario per la Rottamazione-ter e Saldo e stralcio


La Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) ha previsto nuovi termini per il pagamento delle rate della Rottamazione-ter e Saldo e stralcio delle cartelle (art. 10-quinquies, D.L. n. 4/2022, conv. con modif. in L. n. 25/2022).

Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022, ai fini della Rottamazione-ter e Saldo e stralcio delle cartelle, e’ considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:
– entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
– entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2021;
– entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022.

Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l’effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.


Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate e restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del DL Sostegni-ter.