Regime Impatriati: se c’è continuità con il precedente lavoro scatta l’esclusione


Il dipendente di una società distaccato all’ estero e rientrato in Italia con un nuovo ruolo e la promozione a quadro non può fruire dell’agevolazione dell’Irpef prevista dal regime sugli impatriati di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, in quanto sussiste una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa italiana (Agenzia Entrate – risposta 28 marzo 2022, n. 159).


 


Il regime speciale dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e per accedere è necessario che il lavoratore:
– trasferisca la residenza in Italia;
– non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.


Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
– sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
– abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.


L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Per accedere al regime speciale, è necessario, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
In relazione al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero “non” possono fruire del beneficio in considerazione della situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia.
Tale posizione mira ad evitare un uso strumentale dell’agevolazione in esame, ma in ogni caso non preclude, comunque, la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa.
Ciò si può verificare, ad esempio, nelle ipotesi in cui:
– il distacco sia più volte prorogato e, la sua durata nel tempo, determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;
– il rientro in Italia del dipendente non si ponga in ” continuità” con la precedente posizione lavorativa in Italia; il dipendente, pertanto, al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero.


In tali ipotesi, le peculiari condizioni di rientro dall’estero del dipendente, rispondendo alla ratio della norma e non precludono al lavoratore in posizione di distacco l’accesso al beneficio.
Inoltre, recentemente, la stessa Agenzia, ha ulteriormente precisato che il beneficio fiscale non spetta nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro.
Diversamente, nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa svolta dall’impatriato costituisca una nuova attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi l’impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.
Inoltre, l’agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un nuovo contratto per l’assunzione di un nuovo ruolo aziendale al momento dell’impatrio, rientri in una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell’espatrio.
Ciò accade, ad esempio, quando i termini e le condizioni contrattuali, indipendentemente dal nuovo ruolo aziendale e della relativa retribuzione, rimangono di fatto immutati al rientro presso il datore di lavoro in virtù di intese di varia natura, quali clausole inserite nelle lettere di distacco ovvero negli accordi con cui viene conferito un nuovo incarico aziendale, dalle quali si evince che, sotto un profilo sostanziale, continuano ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio.
A titolo meramente esemplificativo, costituiscono indice di una situazione di continuità sostanziale:
– il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo aziendale;
– il riconoscimento dell’anzianità dalla data di prima assunzione;
– l’assenza del periodo di prova;
– clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;
– clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell’ambito dell’organizzazione della Società distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro presso la società di appartenenza in vigore prima del distacco.


Diversamente, laddove le condizioni oggettive del nuovo contratto (prestazione di lavoro, termine, retribuzione) richiedano un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche cui segua un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, l’impatriato potrà accedere al beneficio fiscale in esame.
Nel caso di specie, indipendentemente dal nuovo ruolo assunto dal dipendente al rientro in Italia, conferito anche in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero, e dalla revisione della retribuzione, i termini e le condizioni contrattuali, così come il datore di lavoro, rimangono di fatto immutati.
La circostanza che continuino ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio, porta a considerare che la posizione lavorativa assunta al rientro del dipendente sia in ” continuità” con la precedente posizione lavorativa, continuando ad applicarsi le medesime condizioni contrattuali.
Pertanto, non sembra potersi ravvisare il requisito della ” discontinuità lavorativa”, in assenza del quale l’accesso al regime fiscale agevolativo deve considerarsi precluso.

ACCORDO CONFINDUSTRIA – CGIL CISL UIL: Fondo di solidarietà per il popolo ucraino

Con accordo del 25/3/2022, CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL, di fronte alla drammatica e gravissima situazione che la guerra sta determinando in Ucraina, hanno convenuto di sostenere un impegno di solidarietà mirato a sviluppare azioni concrete destinate a finalità umanitarie per il popolo ucraino.

Allo scopo di fornire aiuti all’Ucraina che vive gli effetti distruttivi della guerra, Confindustra e Cgil Cisl Uil, con accordo del 25 marzo 2022. hanno attivato un “Fondo di solidarietà per il popolo ucraino” nel quale confluiranno contributi volontari da parte delle lavoratrici e dei lavoratori pari ad un ora di lavoro e un contributo equivalente da parte delle imprese.
Detti contributi verranno raccolti tramite:


c/c con Codice IBAN: IT57C0103003201000008800015
attivato presso Monte dei Paschi di Siena
intestato a: CGIL CISL UIL E CONFINDUSTRIA FONDO SOLIDARIETÀ POPOLO UCRAINO
con la firma congiunta di un rappresentante per organizzazione appositamente delegato dal rappresentante legale di ciascuna di queste.


Per espressa volontà delle parti stipulanti, il detto c/c dovrà essere estraneo al patrimonio finanziario delle organizzazioni firmatarie e, di conseguenza, non troverà riscontro nella contabilità di ciascuna organizzazione.
Confindustria e Cgil, Cisl e Uil effettueranno una valutazione puntuale sulle modalità dell’intervento a sostegno della popolazione ucraina colpita dalla guerra nei modi e con le forme che ne garantiscano la certezza della destinazione e la più rapida utilizzazione considerata la gravità della situazione.
La raccolta dei fondi avrà termine il 31/10/2022.

INAIL: sorveglianza sanitaria eccezionale fino al 30 giugno 2022


I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino alla data del 30 giugno 2022, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online.


Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.
Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di Spid, Cns o Cie.
Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.
Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.
All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, lo stesso datore riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata (INAIL, comunicato 28 marzo 2022).

Rimborso non imponiblie delle spese sostenute per tampone antigenico


In caso di spesa sostenuta per tampone antigenico dal dipendente, chiamato allo svolgimento di un’attività per conto del proprio datore di lavoro, il relativo rimborso non costituisce base imponibile, ai fini IRPEF, in quanto costo sostenuto nell’esclusivo interesse del datore. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 marzo 2022, n. 160)

In base al “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica il 15 aprile 2021, sono state disciplinate le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19.
Detto Protocollo, in particolare al punto 3, prevede che «Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici devono effettuare il test antigienico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove». Nel caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria, l’ente istante ha espletato nell’anno 2021 alcune procedure concorsuali, attenendosi a quanto previsto dal citato Protocollo, nominando quali membri delle commissioni anche personale dipendente, ed intende rimborsare la spesa dagli stessi sostenuta per i tamponi, previa presentazione della documentazione in originale (scontrino della farmacia o fattura del centro medico).
Trattandosi di una spesa sostenuta dal dipendente, chiamato allo svolgimento di un’attività per conto del proprio datore di lavoro, si ritiene che il relativo rimborso non costituisca base imponibile, ai fini IRPEF, in quanto costo sostenuto nell’esclusivo interesse del datore.
Resta fermo che in tale ipotesi sarà necessario che il datore acquisisca la documentazione attestante il sostenimento della spesa da parte del dipendente che, conseguentemente, non potrà fruire della detrazione di cui all’articolo 15 del TUIR. Più precisamente, il soggetto che riceverà il rimborso per la spesa sostenuta per l’effettuazione del tampone che presenta una dichiarazione dei redditi precompilata dovrà modificare il campo relativo alle spese mediche riducendolo del relativo importo.


Trattenuta della quota di sottoscrizione sindacale del CCNL Calzature industria

Le aziende a cui si applica il CCNL Calzature industria, con la busta paga di marzo, devono trattenere le quote per il servizio sindacale contrattuale in riferimento a quei lavoratori che non hanno manifestato il loro diniego alla suddetta trattenuta

Le Parti firmatarie hanno convenuto il versamento della quota di sottoscrizione contrattuale di 40 Euro a carico dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil.
I lavoratori che non hanno voluto aderire alla sottoscrizione lo hanno comunicaato per iscritto entro il mese di novembre 2021. Inoltre, la trattenuta non verrà effettuata ai lavoratori che hanno per iscritto di voler devolvere la quota di sottoscrizione contrattuale ad altra e diversa Organizzazione Sindacale;
Entro il 31/3/2022, l’Azienda dovrà versare le trattenute a mezzo di bonifico bancario, sul seguente c/c:
– n. IBAN IT13U0832703211000000004904
– presso Banca di Credito Cooperativo di Roma – ag. 7,
– intestato a Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil.