Prorogato il lavoro in modalità agile nel Credito Cooperativo

Siglato il 31/3/2022, tra la FEDERCASSE e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la UGL CREDITO, la UILCA, il verbale di integrazione al Protocollo in tema di misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella Categoria del Credito Cooperativo.

Le Parti firmatarie del suddetto accordo, convengono che la tutela di cui al comma 2/bis dell’art. 26 del D.L. n. 18/2020, che consente ai lavoratori “fragili” di svolgere la prestazione lavorativa, di norma, in modalità agile troverà applicazione, per le BCC/CRA e le Aziende della Categoria, sino al 30/6/2022.

CIGS: 52 settimane extra per aziende in crisi


Con il Messaggio n. 1459 del 31 marzo 2022, l’INPS ha fornito le istruzioni per la procedura di accesso all’intervento straordinario di integrazione salariale, previsto per gli anni 2022-2023, in favore delle aziende in crisi che non possono accedere ai trattamenti di CIGS tipizzati per raggiungimento dei limiti massimi di durata.

Allo scopo di sostenere i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, nel biennio 2022-2023, è riconosciuto un trattamento straordinario di integrazione salariale per ulteriori 52 settimane fruibili, anche in modo frazionato, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, in deroga ai limiti massimi di durata.
Possono accedere a tale trattamento straordinario i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGS, a condizione che abbiano raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile, con conseguente impossibilità di ricorrere ai trattamenti di CIGS.
L’impossibilità di fare ricorso ai trattamenti di CIGS, oltre che riguardare i limiti di durata complessiva dei trattamenti, può scaturire anche da aspetti di tipo “oggettivo” che precludono all’azienda di ricorrere alle misure di intervento straordinario tipizzate. Ipotesi che si determina, in particolare, quando una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione, ovvero qualora l’impresa non abbia neanche i requisiti per accedere alla proroga CIGS in quanto non presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuità aziendale e la salvaguardia occupazionale.


Si ricorda che nel campo di applicazione della CIGS rientrano:
a) datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali;
b) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, imprese del sistema aeroportuale, nonché i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel relativo registro (a prescindere dal requisito dimensionale).


Le domande di accesso al trattamento straordinario per le ulteriori 52 settimane devono essere contraddistinte, nell’ambito del “Sistema UNICO”, dall’apposito codice evento “145 – Processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica – art. 44, comma 11-ter”, all’interno del codice intervento 333.


Per quanto riguarda le modalità di esposizione in Uniemens delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, bisogna indicare:
– il codice causale “L090 – conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art. 44, comma 11-ter”, all’interno dell’elemento DenunciaAziendale/ ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre/ CongCIGSAltCaus;
– il codice causale “E608 – Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 148/2015 art. 44, comma 11-ter”, all’interno dell’elemento CongCIGSCausAdd.

METALMECCANICA CONFAPI – EBM Salute – Verifica contribuzione 01/2022

EBM Salute, il Fondo Sanitario Integrativo Metalmeccanici PMI – con comunicato dell’1/4/2022 informa aziende e consulenti di effettuare una verifica sulla contribuzione relativa al mese di gennaio 2022

Il Fondo EBM Salute, con comunicato del 1° aprile 2022 pubblicato sul sito ufficiale, informa che “da una verifica fatta sulla contribuzione del mese di gennaio 2022 delle Aziende che versano al fondo EBM Salute, risulta che l’importo, versato con F24 (codice EBMC) e dichiarato nei Flussi Uniemens (codice EBMQ) per ciascun lavoratore, su più di 3.000 Aziende, non è stato aggiornato secondo quanto previsto dal rinnovo del CCNL Unionmeccanica Confapi PMI del 26 maggio 2021 (Art.51)”.
Infatti, come comunicato più volte sul sito EBM Salute, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la quota del contributo mensile prevista per i lavoratori per EBM Salute è stata incrementata da 5 euro mensili a 8 euro mensili.
“Dalla competenza di gennaio 2022 la contribuzione annua risulterà pertanto pari a 96 euro annui per ogni lavoratore (suddivisi in 12 quote mensili) a totale carico dell’Azienda.)
Si avverte che questa irregolarità sul mese di gennaio 2022, comporterà la mancata copertura della Polizza Sanitaria UniSalute dei Lavoratori a partire dal mese di maggio 2022.
Si invitano pertanto, tutte le Aziende registrate ad accedere all’Area Riservata EBM Salute al fine di visualizzare nella sezione Saldo Azienda l’anomalia riscontrata a gennaio 2022 e si sollecitano le Aziende non ancora registrate a farlo quanto prima come descritto nel Manuale Registrazione Azienda.
Si invitano inoltre, tutte le Aziende a verificare la presenza di eventuali errori nella contribuzione per il mese di 02/2022 (che determina la copertura della Polizza Sanitaria UniSalute per giugno 2022) e a prestare molta attenzione alle modalità di contribuzione per la competenza di 03/2022 in scadenza il prossimo 16 aprile, per il Versamento F24, e a fine aprile, per l’invio dei Flussi Uniemens ad INPS, come descritto nel documento Modalità Pagamento Contributi.”

Fondo Sanedil: campagna straordinaria emergenza covid-19

Fino al 30 settembre 2022 per gli iscritti al Fondo Sanitario per i lavoratori edili (Sanedil) è prevista una campagna straordinaria emergenza covid-19.

Gli iscritti al Fondo Sanedil, fino al 30 settembre 2022, potranno usufruire di un Test sierologico quantitativo IGG-IGM e, in caso di esito positivo del test, del Tampone naso faringeo per la ricerca RNA.
È previsto un solo Test sierologico quantitativo IGG- IGM per iscritto. Fermo restando che non è richiesta la prescrizione medica, salvo diverse disposizioni impartite a livello regionale, l’iscritto per richiedere un “Test sierologico quantitativo IGG- IGM” deve rivolgersi ad una struttura convenzionata.

Per il tampone naso faringeo per la ricerca RNA a seguito di test sierologico positivo, ferma restando la necessità della prescrizione del medico di base o dello specialista, che dovrà essere consegnata alla struttura il giorno dell’appuntamento, salvo diverse disposizioni impartite a livello regionale, l’scritto per richiedere un “Tampone naso faringeo per la ricerca RNA” deve rivolgersi ad una struttura convenzionata

In caso di positività al 1° tampone, l’iscritto potrà richiedere, seguendo nuovamente le procedure sopra descritte, un ulteriore/i tampone/i secondo le tempistiche stabilite dal medico curante per verificare la guarigione.
In questo ultimo caso, l’iscritto dovrà presentare alla Cassa Edile/EdilCassa, oltre alla documentazione prevista, anche il referto della positività al precedente tampone, in sostituzione del referto al test sierologico.


Modalità e termini presentazione domande di agevolazione Fondo impresa femminile


Stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul Fondo impresa femminile e fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi, con particolare riferimento all’iter di valutazione delle domande di agevolazione e ai punteggi attribuibili ai fini dell’accesso alle agevolazioni, nonché alle modalità, ai tempi e alle condizioni per l’erogazione delle agevolazioni (MISE – Decreto 30 marzo 2022).

L’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha istituito il “Fondo a sostegno dell’impresa femminile”, destinato al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.
Il Fondo sostiene:
a) interventi per sostenere l’avvio dell’attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell’alta tecnologia;
b) programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;
c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell’Unione europea e nazionale.
Per impresa femminile si intende l’impresa a prevalente partecipazione femminile, intesa come impresa che, in funzione della tipologia imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche:
i. la società cooperativa e la società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60 per cento dei componenti la compagine sociale;
ii. la società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
iii. l’impresa individuale la cui titolare sia una donna;
iv. la lavoratrice autonoma, ossia la lavoratrice la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi inclusa la libera professionista iscritta agli ordini professionali e l’esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
Ai fini della presentazione delle domande di agevolazione a valere sul Fondo impresa femminile, le domande, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), sezione “Fondo impresa femminile”, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle date indicate al comma 13, secondo le modalità indicate al presente articolo.
L’accesso alla procedura:
a) prevede l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa femminile richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;
b) è riservato al rappresentante legale dell’impresa femminile richiedente, come risultante dal relativo certificato camerale o alla lavoratrice autonoma ovvero, nel caso previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto 30 settembre 2021, alla persona fisica per conto dell’impresa femminile costituenda.
Per le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi soggetti e previa verifica dei poteri di firma in capo al legale rappresentante dell’impresa. A tale fine, è necessario inviare esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), a partire dalle ore 10.00 del 26 aprile 2022, una specifica richiesta all’indirizzo di posta elettronica indicato con congruo anticipo nell’apposita sezione del sito internet del Soggetto gestore, riportante nell’oggetto “Fondo impresa femminile – richiesta accreditamento alla procedura informatica”, corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione della stessa impresa richiedente e del suo rappresentante. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta per cui, tenuto conto dei termini previsti al successivo comma 13 per la compilazione e la presentazione delle domande di agevolazione, le imprese femminili richiedenti sono tenute a trasmettere tempestivamente l’istanza.
Le domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione.
L’impresa femminile richiedente è tenuta a comunicare al Soggetto gestore tutte le modifiche riguardanti i dati esposti nella domanda di agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione, ferma restando la procedura di autorizzazione nel caso di variazioni.
Non è ammessa la presentazione, nell’arco di quattro anni, di più domande di agevolazione da parte della medesima impresa femminile, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda di agevolazione, in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria.
Le domande presentate fuori dai termini indicati, quelle trasmesse tramite canali diversi dalla procedura informatica e quelle non corredate da un progetto imprenditoriale leggibile e redatto sulla base dello schema reso disponibile dal Soggetto gestore non saranno prese in esame.