Inps: riscatto del corso legale di studio universitario


Coloro i quali, a seguito di riconoscimento di esperienze formative pregresse da parte dei competenti Organi accademici, siano iscritti ad un corso universitario in anni accademici successivi al primo possono chiedere, il riscatto degli anni accademici in corso nei quali risultino regolarmente iscritti nonché dei periodi riconosciuti dall’Università come crediti formativi, purché non coperti da altra contribuzione, individuati questi ultimi, secondo la scelta degli interessati.


Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi universitari, di laurea, di specializzazione, dottorato di ricerca (DR), limitatamente al periodo di durata legale previsto per il conseguimento del relativo titolo (anni in corso con esclusione degli anni fuori corso) e a condizione che sia stato conseguito il titolo stesso. Le Università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario.
In base al meccanismo dei crediti formativi lo studente può, quindi, utilizzare esperienze anche extra-universitarie al fine di essere iscritto ad anni di corso universitario successivi al primo.
Il periodo di formazione valutato come credito formativo, benché extrauniversitario, concorre ad integrare il cursus accademico ai fini del conseguimento del titolo tipico previsto dalla normativa. In quanto idoneo al completamento del corso di laurea prescelto e parte integrante dello stesso, è meritevole di essere ammesso a riscatto, in presenza degli altri requisiti previsti.
Dunque, coloro i quali, dopo il riconoscimento di esperienze formative pregresse da parte dei competenti Organi accademici, siano iscritti ad un corso universitario in anni accademici successivi al primo possono chiedere, il riscatto degli anni accademici in corso nei quali risultino regolarmente iscritti nonché dei periodi riconosciuti dall’Università come crediti formativi, purché non coperti da altra contribuzione, individuati questi ultimi, secondo la scelta degli interessati. Il numero complessivo degli anni da ammettere a riscatto è quello corrispondente alla durata del corso legale che ha dato luogo al conferimento del titolo universitario.
Sarà comunque acquisita apposita attestazione dell’Università, dalla quale si rilevi l’esatto percorso universitario svolto e il riconoscimento dei pregressi periodi di formazione quali utili all’iscrizione ad anni successivi al primo del corso universitario prescelto (Messaggio Inps 5 aprile 2022, n. 1512).


Rifiuto istanza rimborso di credito Iva


In caso di compensazione mediante F24 di debiti Inps con credito Iva, il disconoscimento dell’operazione da parte dell’Inps per una errata compilazione del modello di pagamento non pregiudica l’effetto estintivo del credito e pertanto non può essere presentata istanza di rimborso del medesimo credito all’Agenzia delle Entrate (Corte di Cassazione – sentenza 11 aprile 2022, n. 11700).

A fronte di un credito Iva maturato in un determinato periodo d’imposta il contribuente, se non porta l’eccedenza alla successiva annualità, può:


– chiedere il rimborso del credito;


– portare l’eccedenza in compensazione con altri debiti.


Tra le due opzioni sussiste un rapporto di alternatività: la scelta, che va operata con la dichiarazione dei redditi, per l’una o l’altra forma di soddisfazione del credito, comporta che resta preclusa la possibilità di accedere all’altra modalità.


L’operatività del principio di alternatività tra rimborso e compensazione trova altresì conferma nella stessa possibilità attribuita al contribuente di integrare la dichiarazione dei redditi per modificare l’originaria richiesta di rimborso, optando per la compensazione del credito, mediante dichiarazione integrativa da presentare entro un determinato termine dalla scadenza di quello ordinario.


Ove, poi, sia stata scelta l’opzione della compensazione, la stessa va esercitata, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.


In relazione al caso di specie, dal suddetto quadro normativo emerge che già nel momento dell’esercizio dell’opzione di compensazione da parte del contribuente si determina, verso l’Agenzia delle entrate, l’effetto estintivo del credito Iva per esser stato questo, con esplicita dichiarazione di volontà, destinato al pagamento di un altro debito, neppure essendo una tale scelta, per le ragioni su evidenziate, revocabile.


L’effettivo pagamento all’INPS, poi, evidenzia la definitiva riprova dell’estinzione del credito d’imposta con riguardo al versante dell’Ufficio.


Quanto al diverso versante relativo al debito che, per effetto della compensazione, era destinato ad essere estinto, va precisato che si tratta di profilo ulteriore e del tutto differente rispetto al credito Iva e al rapporto con l’ente impositivo.


Invero, va tenuta distinta l’ipotesi in cui il versamento non sia stato effettuato dall’Amministrazione finanziaria, che, dunque, permane debitrice, da quella in cui, invece, sul versamento in compensazione si incentrino le contestazioni dell’ente destinatario sulla soddisfazione dell’operazione stessa (nella specie, per il corretto impiego, sul piano formale, del modello F24 rispetto alla pretesa INPS), che attiene al distinto rapporto tra il contribuente e l’ente terzo, al quale è estraneo il Fisco.


Nel caso concreto, in realtà, non è neppure in dubbio che il versamento sia stato effettivamente operato a favore dell’INPS che ha solamente contestato, per ragioni formali, la mera congruenza della compensazione e l’idoneità del versamento a estinguere il debito previdenziale, la cui pretesa, quindi, è stata nuovamente avanzata, ottenendone il pagamento.


In altri termini, l’INPS risulta aver ricevuto un duplice versamento: il primo, operato a seguito dell’esercizio dell’opzione di compensazione e la cui corretta riferibilità ai debiti esistenti era carente, quanto ai modelli F24, di una indicazione formale; il secondo in quanto effettuato successivamente a seguito della asserita insoddisfazione del debito contributivo.


Ne deriva che, nella vicenda in esame, da un lato, l’opzione per la compensazione era stata ritualmente esercitata, con una specifica dichiarazione di volontà da parte del contribuente, ed aveva determinato l’effetto estintivo del credito, mentre, dall’altro, il dedotto errore investiva non l’esistenza del versamento a favore dell’INPS ma l’effetto che l’ente riconosceva al suddetto versamento, sicché non appare neppure ipotizzabile che il fatto, estraneo all’Amministrazione finanziaria, successivo all’effettivo esercizio della compensazione e, in sostanza, relativo alla rituale e corretta imputazione del pagamento ai debiti previdenziali, sia rilevante come presupposto per l’insorgere di una nuova richiesta di rimborso.


Solamente nel caso in cui il versamento in compensazione fosse stato non solo disconosciuto quanto agli effetti estintivi del debito previdenziale ma anche rifiutato, con restituzione all’Agenzia delle entrate delle somme così erogate, ne sarebbe potuto derivare, correlativamente, l’insorgenza a favore della contribuente di un credito verso il Fisco.


Edilizia Industria Vicenza: Accordo per l’E.V.R.



Firmato il 21/3/2022, tra ANCE Vicenza e FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL della Provincia di Vicenza, l’accordo per la verifica e la valutazione degli indicatori/parametri territoriali per la determinazione  e l’erogazione dell’E.V.R. per l’anno 2022


Le Parti Sociali Territoriali, sulla base dei dati forniti dalla Cassa Edile di Vicenza, prendono atto che in attuazione dì quanto previsto dall’Accordo Interprovinciale del 15 dicembre 2021, sussistono i presupposti contrattuali per la quantificazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la provincia di Vicenza in misura del 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 e la cui effettiva misura da corrispondersi a livello aziendale, in occasione del pagamento delle retribuzioni di competenza del mese di agosto 2022 , sarà determinata dalle singole aziende all’esito della verifica , da effettuarsi entro il mese di aprile 2022,dell’andamento dei seguenti 2 indicatori aziendali:


1) ore di lavoro effettivo relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Vicenza, mettendo a tal fine a raffronto il valore medio del triennio di riferimento 2019 -2020 e 2021 (espresso in anni solari 1° gennaio- 31 dicembre) con quello del triennio immediatamente precedente (espresso in anni solari 1° gennaio- 31 dicembre) 2018-2019-2020


2) volume d’affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge, mettendo a tal fine a raffronto il valore medio del volume di affari IVA annuale denunciato per il triennio di riferimento (espresso in anni solari 1° gennaio- 31 dicembre) 2019-2020-2021 con i dati relativi al volume di affari IVA denunciato per il triennio immediatamente precedente (espresso in anni solari 1° gennaio – 31 dicembre) 2018-2019-2020


Per l’impresa che operi con soli impiegati il parametro sostitutivo a livello aziendale delle ore di lavoro effettivo denunciate alle Casse Edili sarà dato dalle ore effettivamente lavorate come registrate nel Libro Unico del Lavoro.


Le Parti sociali provinciali comunicheranno quanto sopra esaminato e riscontrato alla Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia ai fini della pubblicazione nel sito internet dell’Ente.


La Cassa Edile di Vicenza, con propria circolare, indica gli importi da erogare secondo quanto concordato dalle Parti sociali territoriali nell’accordo 21/3/2022:


TABELLA IMPIEGATI











































LIVELLO

MINIMO MENSILE

4%

2,60%

7Q 1.790,71 0,41 0,27
7 1.790,71 0.41 0,27
6 1.611,63 0,37 0,24
5 1.343,02 0,31 0,20
4 1.253,51 0,29 0,19
3 1.163,96 0,27 0,17
2 1.047,57 0,24 0,16
1 895,36 0,21 0,13


TABELLA OPERAI

































LIVELLO

MINIMO ORARIO

4%

2,60%

4 7,25 0,29 0,19
3 6,73 0,27 0,17
2 6,06 0,24 0,16
1 5,18 0,21 0,13
Discontinuo 4,66 0,19 0,12
Disc. con alloggio 4,14 0,17 0,11

Credito per il reintegro delle anticipazioni del fondo pensione


Forniti chiarimenti sulla valutazione della spettanza del credito per il reintegro delle anticipazioni del fondo pensione maturate prima del 1° gennaio 2007, di cui all’art. 11, co. 8, D.Lgs. n. 252/2005 (Agenzia delle entrate – Risposta 14 aprile 2022, n. 193).

L’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevede che gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze e a determinate condizioni, un’anticipazione della posizione individuale maturata.
Il successivo comma 8 stabilisce che «Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato».
La circolare 18 dicembre 2017, n. 70/E ha chiarito che la norma in esame fa riferimento alle sole anticipazioni erogate a partire dal 1° gennaio 2007 ed ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data, al fine di agevolare coloro che decidono di reintegrare, in un’unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche, la propria posizione presso il fondo pensione di appartenenza.
In caso di contribuzioni eccedenti il massimale di deducibilità (5.164,57 euro) è, inoltre, necessaria un’espressa dichiarazione da rendere al fondo da parte dell’aderente, con la quale lo stesso disponga se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. Questo in quanto il versamento contributivo in parola ha lo scopo di ripristinare la posizione contributiva esistente alla data dell’anticipazione e, poiché la posizione individuale è genericamente composta da contributi dedotti, contributi non dedotti e rendimenti già tassati, le somme versate a titolo di reintegro dovranno essere imputate pro quota alle diverse componenti, come determinate in sede di erogazione della anticipazione.
Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro stesso.
La medesima circolare 70/E specifica, altresì, che il credito d’imposta in esame è riconosciuto solo sulle somme qualificate come reintegri e può essere utilizzato in compensazione, tramite modello F24, o in diminuzione dell’Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi, come indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello Redditi Persone fisiche.
Nel caso di anticipazioni costituite interamente da somme già maturate alla data del 31 dicembre 2000, l’Agenzia conferma che per gli eventuali versamenti a titolo di reintegro delle predette anticipazioni non spetta il credito d’imposta previsto dal citato articolo 11 del decreto legislativo n. 252 del 2005.
La locuzione “montanti maturati alla predetta data” riportata nella circolare del 25 giugno 2021, n. 7/E è da considerarsi, pertanto, un mero refuso.
Fa presente, peraltro, che anche nelle istruzioni alla compilazione del modello 730/2022, relativamente al Rigo G3, e del modello Redditi PF 2021, relativamente al Rigo CR12, è precisato che “L’aderente deve rendere un’espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d’imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto.”.


 

Sostegno agli sfollati ucraini da Cas.Sa. Colf

Deliberato il 12 aprile u.s., in seno a Cas.Sa. Colf, il regolamento emergenziale volto a sostenere le lavoratrici e i lavoratori ucraini pesantemente investiti dal conflitto armato intercorrente tra Russia e Ucraina.

In conseguenza del conflitto armato intercorrente tra Russia e Ucraina e dell’elevato numero di sfollati che stanno giungendo sul territorio italiano, CAS.SA.COLF, ha redatto il presente regolamento al fine di erogare alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti un contributo per il ricongiungimento familiare.
CAS.SA.COLF, rimborsa fino a € 300,00 (trecento/00) una tantum, alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti che ospitano presso il proprio domicilio/residenza parenti entro il terzo grado e/o affini entro il secondo grado, sfollati dall’Ucraina in conseguenza del suddetto conflitto armato.
I rimborsi vengono erogati alle lavoratrici ed i lavoratori richiedenti a fronte di spese da loro sostenute per la fornitura di prodotti e beni alimentari, farmaceutici, vestiario o materiali scolastici.
L’entità dell’importo spettante prescinde dal numero di parenti e/o affini ospitati e la prestazione non è ripetibile.
La prestazione decorre dal 24 febbraio 2022 e le richieste possono pervenire a far data dal 1° maggio 2022.
Per la richiesta le lavoratrici ed i lavoratori devono utilizzare l’apposito stampato (Modulo Prestazioni Ucraina Allegato A-B-C), che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalle lavoratrici e dai lavoratori.


CAS.SA.COLF, al fine di favorire l’accesso alle prestazioni, in deroga al regolamento vigente, richiede l’avvenuto pagamento dei contributi CAS.SA. COLF dei 2 trimestri precedenti al trimestre per il quale si sta effettuando la richiesta, la cui somma non deve essere inferiore ad € 8,00.
Per tutti gli altri criteri inerenti la regolarità contributiva, verranno adottate le norme vigenti del regolamento ordinario.
II pagamento delle prestazioni avverrà solo ed esclusivamente mediante accredito (bonifico) su c/c bancario, postale o carta ricaricabile intestato al richiedente.


Salve eventuali proroghe dei termini, le domande per l’ottenimento delle prestazioni devono essere presentate entro e non oltre il 30 Aprile 2023, a pena di decadenza.
La prestazione verrà erogata per le spese sostenute a partire dal 24 febbraio 2022.
La presente appendice al regolamento entra in vigore il 12 aprile 2022.