CCNL Autoferrotranvieri: apertura formale delle procedure di raffreddamento

Le OO.SS. aprono formalmente le procedure di raffreddamento e conciliazione

Durante l’incontro svoltosi il 30 maggio 2024 per il rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2023, secondo Fit-Cisl, Fiil-Cgil, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna, sono state registrate posizioni inaccettabili da parte di Asstra, Angens ed Anav riguardanti la massimizzazione della produttività, senza tener conto delle legittime rivendicazioni salariali e della necessità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. 
Difatti, le Organizzazioni Sindacali avevano mostrato interesse verso l’adeguamento della retribuzione al costo della vita, l’introduzione di sistemi volti a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori del settore e ad interventi finalizzati a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Pertanto, preso atto delle proposte provocatorie avanzate dalle Associazioni Datoriali, che prevedono un aggravio dell’impegno lavorativo ed un peggioramento delle condizioni di lavoro, le OO.SS. hanno deciso di avviare la mobilitazione nazionale, aprendo formalmente le procedure di raffreddamento e conciliazione e chiedendo urgentemente un nuovo confronto.

CCNL Alimentari Artigianato: siglato il rinnovo

A livello economico previsto un aumento economico pari a 206,00 euro al livello 3A per il settore alimentazione e pari a 198,00 euro al livello A2 del settore panificazione

Il 6 giugno è stato sottoscritto da Confartigianato Alimentari e Cna  Agroalimentare, Casartigiani, Claai e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil il rinnovo del CCNL alimentari artigianato e panificazione per il triennio 2023-2026 scaduto il 31 dicembre 2022, che interesserà oltre 120mila lavoratori.
A livello economico è previsto un aumento economico del 12,02% pari a: 
206,00 euro a regime al livello 3A per il settore alimentazione,
198,00 euro al livello A2 del settore panificazione.
Gli incrementi decorrono dal 1° aprile 2024 e sono erogati in 4 tranches.
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale è, inoltre, corrisposto un importo forfettario ‘una tantum’ di 160,00 euro.
In ambito normativo, invece, sono previsti:
– ulteriori tre mesi di congedo per le vittime di violenza di genere, di cui due retribuiti al 30%;
– ulteriori 90 giorni per il periodo di comporto spettante ai lavoratori con disabilità certificata;
– l’introduzione di permessi retribuiti per l’inserimento dei figli all’asilo nido e alla scuola dell’infanzia;
– aumento del periodo di preavviso di licenziamento.
Per l’aggiornamento della classificazione del personale viene costituita una commissione operativa, con termine dei lavori entro il 30 giugno 2026.

Percentuale fruibile del credito d’imposta impianti di compostaggio 

In merito al credito d’imposta per le spese sostenute per l’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, l’Agenzia delle entrate ha stabilito la percentuale effettivamente fruibile per le domande presentate dal 22 aprile al 31 maggio 2024 (Agenzia delle entrate, provvedimento 6 giugno 2024, n. 260004).

L’articolo 1, commi da 831 a 834, della Legge n. 234/2021 ha previsto un credito d’imposta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2023, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

 

Al riguardo, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 80989/2022 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.

 

L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 22 aprile 2024 al 31 maggio 2024, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è risultato pari a 149.650 euro, a fronte di 1 milione di euro di risorse disponibili per l’anno 2024, che costituiscono il limite di spesa.

Pertanto, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile è pari al 100%.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/197.

Sgravio contributivo contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS, istruzioni per l’Uniemens

L’INPS illustra le modalità di esposizione nel flusso Uniemens delle quote di sgravio spettanti alle ulteriori imprese ammesse allo sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996 sulle risorse del 2019, nonché gli adempimenti in capo alle Strutture territoriali (INPS, messaggio 10 giugno 2024, n. 2179).

L’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996, e successive modificazioni, prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

 

L’INPS, con la circolare n. 100/2020 aveva fornito istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo in argomento, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultavano conclusi entro il 31 ottobre 2019.

 

Nel messaggio in oggetto l’Istituto rende noto che, dalla rilevazione contabile delle somme complessivamente fruite a titolo di sgravio contributivo sullo stanziamento relativo all’anno 2019, è emerso che le misure autorizzate nei decreti ministeriali sono risultate superiori a quanto effettivamente speso.

 

Pertanto, ulteriori imprese (di cui all’Allegato n. 1 al messaggio) sono state ammesse allo sgravio contributivo a valere sulle risorse residue delle somme stanziate per l’anno 2019.

 

In considerazione di quanto sopra, posto che la procedura deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro, la Struttura territoriale competente – accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) – provvede ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.

 

Vengono poi fornite le istruzioni sulle modalità di compilazione del flusso per i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens.

 

Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali di ammissione, di cui all’Allegato n. 1, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

 

– nell’elemento <CausaleACredito>, devono inserire il codice causale già in uso “L982”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2019”;

 

– nell’elemento <ImportoACredito>, devono indicare il relativo importo.

 

L’INPS avverte che le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in commento.

 

 

Ebrau: aperto il bando per le prestazioni a favore dei lavoratori e delle imprese artigiane umbre 

Per le imprese le domande possono essere presentate fino al 20 settembre 2024, per i lavoratori dal 2 settembre 2024 al 28 febbraio 2025

L’Ebrau, Ente Bilaterale Artigianato Umbro, ha pubblicato sul sito istituzionale il Regolamento relativo alle nuove prestazioni richiedibili per l’anno 2024 dai lavoratori e dalle imprese artigiane umbre.
A disposizione per i lavoratori:
– premio per i lavoratori dipendenti per continuità di servizio;
– contributo per il diritto allo studio;
– contributo per l’abbattimento delle rette per la frequenza degli asili nido;
– contributo alle lavoratrici ed ai lavoratori in occasione della  nascita/adozione dei figli;
– contributo ai lavoratori dipendenti con periodo di malattia, nell’arco dell’anno, superiore a 180 giorni;
– contributo carovita.
A disposizione per le imprese: 
– contributo per investimenti finalizzati al miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
– coaching imprese e sostenibilità;
– sostegno alla maternità. 
Possono usufruire degli interventi le aziende che, al momento della presentazione della domanda abbiano regolarmente versato la contribuzione EBNA tramite F24 per almeno 18 mesi precedenti. Per le imprese di nuova adesione la regolarità contributiva è fissata in 6 mesi precedenti la presentazione della domanda. Per i mesi non coperti da contribuzione l’impresa deve sanare le quote mensili non versate entro 60 giorni dalla richiesta. L’impresa deve essere in regola con gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per le imprese le domande possono essere presentate fino al 20 settembre 2024. La rendicontazione dei costi sostenuti deve essere effettuata entro il 31 gennaio 2025; sono ammesse le spese sostenute dal 3 giugno 2024 al 31 dicembre 2024. Per il sostegno alla maternità le domande possono essere presentate fino al 31 gennaio 2025. Il tetto massimo complessivo è pari a 3.000,00 euro fermo restando il tetto max previsto per ciascuna tipologia di prestazione.
Per i lavoratori le domande relative alle prestazioni e la relativa documentazione, potranno essere inviate all’EBRAU per raccomandata A/R oppure in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata di EBRAU dal 2 settembre 2024 al 28 febbraio 2025. Il limite massimo è pari a 300,00 euro, fatta eccezione per la continuità di servizio dove il contributo è pari a 400,00 euro.
Le domande incomplete dei dati richiesti e/o carenti di documentazione possono comportar l’annullamento della richiesta di intervento e la perdita al diritto del contributo.
Nel Regolamento viene inoltre precisato che per l’ammissibilità delle domande relative al contributo per lo studio, la nascita, l’abbattimento delle rette degli asili nido, il carovita si fa riferimento all’indicatore ISEE che non dovrà superare il tetto dei 20.000,00 euro.