Al via le modifiche alla rendicontazione societaria di sostenibilità

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 per l’adeguamento della normativa nazionale (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 10 giugno 2024, n. 85).

Un decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l’adeguamento della normativa nazionale, è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 10 giugno.

In sostanza, lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2022/2464/UE (cosiddetta Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD) che rafforza ed estende gli obblighi in materia di reporting di sostenibilità già imposti alle imprese dalla direttiva 2014/95/UE (cosiddetta “Non Financial Reporting Directive” o NFRD), concludendo un percorso intrapreso, a livello unionale, con l’Accordo di Parigi del 2015 e proseguito con il Sustainable Action Plan del 2018, nonché con il Green Deal europeo del 2019.

In particolare, la direttiva 2022/2464/UE, al fine di rafforzare gli obblighi di reporting non strettamente finanziario, stabilisce:

– l’estensione degli obblighi di reporting non finanziario alle PMI (diverse dalle microimprese) mentre gli obblighi previsti dalla NFRD hanno per destinatarie solo le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media pari a 500, gli obblighi di rendicontazione introdotti dalla CSRD gravano, oltre che su tutte le imprese di grandi dimensioni, anche sulle piccole e medie imprese (ad eccezione delle microimprese) che siano enti di interesse pubblico;

– sostituzione della “rendicontazione non finanziaria” (avente ad oggetto informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività ex articolo 1, paragrafo 1, NFRD) con la “rendicontazione di sostenibilità”, consistente in informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

CCNL Scuola: secondo incontro sulla responsabilità disciplinare dei docenti

L’oggetto dell’incontro tra Aran e sindacati è stato sulle sanzioni disciplinari riguardanti il personale docente 

Il 5 giugno si è svolto il secondo incontro tra Aran e sindacati in merito alle sanzioni disciplinari riguardanti il personale docente ed educativo, come previsto dall’art. 178 del CCNL.
L’aspetto più delicato è rappresentato dal potere che viene attribuito attribuito ai Dirigenti scolastici di irrogare sanzioni fino a 10 giorni di sospensione dal servizio ai docenti, diversamente dagli altri settori pubblici in cui spetta all’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD).
I sindacati, infatti, hanno espresso di non condividere la proposta per i seguenti motivi:
– la disparità di trattamento tra i docenti e il personale degli altri comparti pubblici;
– la mancata istituzione di un organismo di garanzia a tutela della libertà di insegnamento.
Ne consegue che al momento resta in vigore il previgente sistema disciplinare (Dlgs n. 297/94) che non attribuisce al Dirigente scolastico alcun potere di irrogazione della sanzione di sospensione dal servizio. 
L’Aran ha, pertanto, proposto la presentazione di un nuovo testo.

Servizio “Pensami”: rilascio aggiornamenti

Il simulatore di scenari pensionistici futuri “Pensami” (PENSione A MIsura) è stato implementato con il rilascio di alcuni aggiornamenti (INPS, messaggio 10 giugno 2024, n. 2180).

L’INPS rende noto l’aggiornamento del servizio “Pensami” (PENSione A MIsura) nell’ambito delle attività progettuali previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

 

Come noto, al predetto simulatore e alla sua nuova versione si accede dal sito istituzionale dell’INPS attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Esplora Pensione e Previdenza” > nella sezione “Strumenti” selezionare “Vedi tutti” > “Pensami – Simulatore scenari pensionistici”. Tramite l’applicazione “INPS Mobile”, il servizio è raggiungibile senza necessità di autenticazione, selezionando il tab “Servizi” dalla home page e, successivamente, il servizio “Pensami”.

 

L’aggiornamento ha riguardato, in particolare, due aspetti.

 

Sono stati aggiornati gli adeguamenti agli incrementi alla speranza di vita dei requisiti pensionistici sulla base dello scenario demografico ISTAT mediano (base 2022) ripreso nella nota di aggiornamento del 24° rapporto 2023, relativo alle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario elaborato dalla Ragioneria Generale dello Stato e pubblicato a dicembre 2023 sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Ancora, in ambito di pensiona anticipata flessibile, è stato aggiornato, per l’anno 2024, l’importo massimo della stessa maturata sulla base dei requisiti perfezionati entro il 31 dicembre 2023, da porre in pagamento fino al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

 

Successivamente, il servizio recepirà anche le novità in materia pensionistica introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023).

Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2024

Con il comunicato del 10 giugno 2024, il Ministero dell’economia e delle finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2023.

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato che, sulla base delle risorse disponibili, sono state definite le agevolazioni fiscali per il 2024 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

 

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2023 nella misura di 48,00 euro.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

 

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate, nel comunicato stampa del 10 giugno 2024, ha precisato che la  suddetta deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2024 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

Rilasciato il servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva INAIL”

Sarà così possibile effettuare una simulazione di controllo alle imprese, agli altri soggetti assicuranti e agli intermediari da essi delegati (INAIL, nota 6 giugno 2024, n. 5544).

La Legge n. 1602/2023 (articolo 8 comma 4) al fine di velocizzare la procedura di rilascio del DURC, ha previsto la possibilità per le imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a 15 giorni in anticipo rispetto alla data di scadenza di un DURC in corso di validità.

Di conseguenza, per dare attuazione a quanto previsto dalla norma, l’Istituto ha rilasciato il servizio online di verifica della regolarità contributiva “Simulazione Regolarità Contributiva INAIL”, disponibile sul portale istituzionale, che permette alle imprese, agli altri soggetti assicuranti e agli intermediari da essi delegati di effettuare una simulazione della regolarità contributiva, effettuata sulla base dei criteri di cui al Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, relativamente a quanto di competenza dell’INAIL.

Modalità di funzionamento

In presenza di DURC in corso di validità, la richiesta di simulazione può essere effettuata esclusivamente a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del documento e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data di scadenza dello stesso.

Diversamente, nel caso in cui per il codice fiscale per cui si effettua la richiesta di simulazione non è presente un DURC in corso di validità, la verifica viene effettuata alla data della richiesta e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente a quest’ultima.

Nel caso in cui non venga rilevata la presenza di possibili irregolarità al secondo mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità), l’esito della simulazione è Regolare.

Nel caso in cui, invece, per il codice fiscale viene rilevata la presenza di possibili irregolarità e, quindi, l’esito della simulazione è Da verificare, la sede competente potrà essere contattata per le opportune verifiche.

Il nuovo servizio è illustrato nel manuale allegato, disponibile nella sezione “Manuali operativi” del portale istituzionale dell’INAIL.