Salute dei lavoratori: il decreto legislativo sugli agenti cancerogeni o mutageni

Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame definitivo un provvedimento di recepimento della normativa europea per la protezione dalla sostanze nocive alla riproduzione (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 30 agosto 2024, n. 92).

Il Governo nella seduta del Consiglio dei ministri del 30 agosto scorso ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo relativo all’attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. Il provvedimento tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni delle Camere e dalla Conferenza Stato-Regioni.

Il decreto, come detto, è volto al recepimento della direttiva UE 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, al fine di ricomprendervi anche le sostanze tossiche per la riproduzione. Tale ampliamento si basa su recenti dati scientifici secondo cui queste sostanze possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie. Dunque, anche tali sostanze dovrebbero essere disciplinate al fine, tra l’altro, di garantire un analogo livello di protezione minima su scala dell’Unione europea.

Ebiart Friuli Venezia Giulia: previsto il contributo per studi scolastici

Previsto per i dipendenti, titolari, soci e collaboratori delle imprese artigiane un contributo fino a 340,00 euro per l’iscrizione dei figli alle scuole superiori 

L’Ebiart Friuli Venezia Giulia ha stabilito un contributo, a fronte dell’iscrizione dei figli ad istituti scolastici statali e paritari, a favore dei dipendenti, titolari, soci e collaboratori familiari/coadiuvanti delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell’artigianato.
Il contributo è pari a:
130,00 euro per l’iscrizione alla scuola primaria (elementari);
200,00 euro per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado (medie);
340,00 euro a fronte dell’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (superiori).
La domanda può essere inviata, a partire dall’11 settembre, esclusivamente in via telematica, accedendo alla pagina Welfare Bilaterale presentando la seguente documentazione:
– copia della certificazione attestante l’iscrizione per l’anno scolastico in corso rilasciata dalla segreteria dell’Istituto con data non antecedente al mese di settembre (non si accettano autocertificazioni);
– autocertificazione dello stato di famiglia e del carico familiare (utilizzando il modello pubblicato sul sito di EBIART);
– copia documento di identità del richiedente
– copia dell’ultima busta paga.

CIPL Cooperative Sociali Pavia: siglato il contratto integrativo

Previste, rispetto al CCNL, maggiori tutele per i lavoratori con figli, oltre all’istituto delle ferie solidali e 30 giorni di congedo retribuito per le cure di malattie gravi 

Il 26 luglio scorso è stato sottoscritto da Legacoop Lombardia, Confcooperative-Federsolidarietà Pavia e Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl il contratto integrativo per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo della provincia di Pavia.
A livello normativo, sono previste maggiori tutele a favore del lavoratore con la previsione di uno specifico articolo denominato “Conciliazione vita-lavoro“, che stabilisce maggiore flessibilità degli orari, il reinserimento del lavoratore dopo un periodo di congedo, la possibilità di richiedere un esonero dallo svolgimento del lavoro notturno fino al compimento del 4° anno del figlio, il divieto di assegnazione al medesimo turno fino al compimento del 15° anno del figlio per i genitori lavoratori congiunti e la possibilità di richiedere in via prioritaria la trasformazione del contratto da full-time a part-time per i lavoratori su cui grava l’onere dell’accudimento.
Viene anche definita la disciplina delle ferie solidali per i lavoratori che, su base volontaria e a titolo gratuito, possono cedere ore o giorni di ferie al collega in situazioni di difficoltà ed il congedo per le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite nei percorsi di protezione con l’astensione dal lavoro per un periodo massimo di quattro mesi nell’arco di tre anni e diritto alla retribuzione totale.
Previsti ulteriori 30 giorni aggiuntivi di congedo retribuito all’anno per le cure connesse a: invalidità, patologie gravi, cure salva vita oltre al normale trattamento di malattia.
Per i lavoratori genitori è estesa dai 3 sino ai 12 anni di età del figlio la possibilità di utilizzare sino a 10 giorni all’anno di permessi non retribuiti e l’utilizzo sino ad un massimo di cinque ore all’anno di permesso non retribuito, per ogni figlio, per i colloqui con gli insegnanti.

Incentivo per il lavoro dei disabili: al via le domande

Dal 2 settembre possono essere presentate le istanze per ottenere il contributo per l’assunzione a tempo indeterminato di persone con disabilità di età inferiore a 35 anni (INPS, messaggio 29 agosto 2024, n. 2906).

L’INPS ha comunicato che dal 2 settembre 2024 possono essere presentate le domande per gli incentivi al lavoro a favore dei giovani con disabilità, voluti dal Ministero per le Disabilità (Legge n.18/2024 che ha rafforzato la misura prevista dall’articolo 28 del D.L. n. 48/2023). 

I soggetti ammessi e la misura del contributo

La misura riconosce un contributo a favore di enti del terzo settore, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione e onlus per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della Legge n. 68/1999, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto di questi enti. 

Il contributo è erogato nella misura pari a12.000 euro una tantum, quale contributo per l’assunzione effettuata, e nella misura pari a 1.000 euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024. Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo è erogato sino alla data di cessazione del rapporto. Per le assunzioni che saranno effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo una tantum pari a 12.000 euro, nonché la quota mensile per il mese di assunzione.

Le modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate esclusivamente dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari delegati, direttamente dal sito istituzionale dell’INPS, autenticandosi con la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 – attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, che è raggiungibile dalla pagina principale del sito istituzionale tramite il motore di ricerca; successivamente è necessario selezionare l’apposito oggetto “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”, e allegare la documentazione indicata di seguito.

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, utilizzando i modelli A, B e C, in un unico file in formato .pdf (Allegato n. 2 al messaggio in commento) debitamente compilati e firmati in ogni parte dal legale rappresentante del soggetto richiedente con allegata copia del documento di identità in corso di validità.

Inoltre, deve essere allegato anche il file, in formato .csv, utilizzando esclusivamente il template di cui all’Allegato n. 3 del messaggio in argomento, compilato secondo le indicazioni fornite nell’Allegato n. 4, utili per l’istruttoria delle domande:

– le informazioni inerenti alla tipologia del datore di lavoro, con i relativi elementi identificativi della predetta tipologia (“Dati azienda” dell’Allegato n. 3);
– l’IBAN su cui effettuare l’eventuale erogazione del contributo (“Dati azienda” dell’Allegato n. 3);
– i dati delle assunzioni dei lavoratori con disabilità (tipo contratti “A.01” o “A.03”) (“Dati assunzioni” dell’Allegato n. 3).

Gli esiti delle domande, a seguito delle elaborazioni di prima accoglienza, saranno forniti ai datori di lavoro tramite il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, successivamente alla stipula della convenzione di cui all’articolo 6 del D.I. 27 giugno 2024.

Le richieste trasmesse saranno successivamente visibili e filtrabili con le consuete modalità in uso all’interno del servizio di “Comunicazione Bidirezionale”.

CCNL Dirigenti Aziende Cooperative: erogazione Una Tantum

Previsti 1.000,00 euro nella busta paga di settembre 2024

Con il verbale di accordo del 12 luglio 2024, le Parti sociali Legacoop e Agci, con Cgil, Cisl, Uil e il Coordinamento Nazionale Cgil-Cisl-Uil dei Dirigenti di Azienda delle Imprese Cooperative, hanno previsto, per i dirigenti in forza alla data del 31 dicembre 2023 ed ancora in forza alla firma del contratto, la corresponsione di un importo forfetario a titolo di Una Tantum di 2.000,00 euro.
L’erogazione avverrà in due tranche di pari importo: 
– 1.000,00 euro con la mensilità di settembre 2024;
– 1.000,00 euro con la mensilità di luglio 2025.
Tale importo è da considerarsi a copertura dei periodi pregressi intercorrenti dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2023.
Gli importi Una Tantum non sono utili agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di altri istituti contrattuali o di legge poiché sono stati quantificati considerando in essi tutti i riflessi sulla retribuzione di origine contrattuale o legale.