CCNL Sanità: la trattativa continua

Le proposte dell’Aran sono incrementi sulle indennità di specificità infermieristica e di di tutela del malato

Lo scorso 21 novembre si è svolto un nuovo incontro di trattativa sul rinnovo CCNL 22/24 del Comparto sanità pubblica. L’Aran propone, dal 1° gennaio 2024,  un incremento di 5,22 euro mensili lordi per l’indennità di specificità infermieristica e di 2,95 euro per quella di tutela del malato da riparametrare per aree professionali; mentre dal 1° gennaio 2025 l’incremento sarebbe, rispettivamente, di 12,28 euro mensili lordi e di 9,34 euro, sempre mensili lordi.
Tra le proposte di Aran c’è quella di prevedere la non cumulabilità tra l’indennità di pronto soccorso e quella per particolari condizioni di lavoro ex art.107. 
In tema di welfare aziendale, l’Aran propone un vincolo percentuale da destinare al welfare in contrattazione integrativa aziendale. I sindacati, invece, hanno chiesto di prolungare fino al 31 dicembre 2026 la possibilità delle progressioni tra le aree e di rivisionare la riscrittura sulla pausa obbligatoria di 10 minuti per turni superiori a 6 ore in continuità assistenziale, in quanto ritenuta peggiorativa dell’attuale formulazione contrattuale in tema di diritto alla fruizione della mensa.
A tal proposito, i sindacati ritengono sussistenti le ragioni dello sciopero generale per il prossimo venerdì 29 novembre, volto a richiedere l’aumento dei salari e valorizzare la valorizzazione dei professionisti della sanità.

Pensioni: il cedolino di dicembre 2024

Con la rata del prossimo mese vengono pagati a chi di spettanza anche l’importo aggiuntivo e la quattordicesima (INPS, comunicato 21 novembre 2024).

La pensione di dicembre 2024 sarà in pagamento con valuta il giorno 2. A comunicarlo è l’INPS che ricorda, inoltre, che sul rateo di pensione di dicembre non vengono più applicate le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali: infatti, le medesime vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Pagamento della quattordicesima

Con la rata di dicembre, viene posta in pagamento la somma aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima) per la seconda platea del 2024. In particolare, la quattordicesima è pagata ai titolari di pensione che:

 

– abbiano raggiunto il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) nel secondo semestre del 2024;
– fermo restando il requisito anagrafico dei 64 anni di età, siano diventati titolari di pensione nel corso del 2024.

Il pagamento viene effettuato d’ufficio in via provvisoria, in attesa della verifica, che sarà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali a consuntivo.

Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano, comunque, di averne diritto possono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “Ricostituzione reddituale per quattordicesima”, accedendo al sito istituzionale dell’INPS tramite SPID di secondo livello, CIE 3.0, CNS, eIDAS, PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID. In alternativa, è possibile rivolgersi ai patronati.

L’importo aggiuntivo

L’INPS segnala anche che sulla rata di dicembre 2024 è stato posto in pagamento l’importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70, Legge n. 388/2000.

Il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica che verrà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali.

I conguagli da 730/2024

Anche a dicembre possono essere ancora effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 rettificativi e integrativi, per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS come sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti a INPS dall’Agenzia delle Entrate, secondo le tempistiche dettate dalla stessa.  

Sul rateo di pensione di dicembre si procede:  

– al rimborso dell’importo a credito del contribuente, se dovuto;
– alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente, se non è stato possibile concludere il recupero rateale entro il mese di novembre

L’Istituto, infine, ricorda che i contribuenti muniti delle credenziali necessarie che hanno indicato l’INPS come sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2024, possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online: “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale e disponibile anche nell’app INPS mobile.

CCNL Cinematografia Esercizi: nuovo incontro per il rinnovo

Definito l’aumento di 200,00 euro al 4° livello 

Lo scorso 19 novembre si sono incontrate l’ANEC e  le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, la Uilcom-Uil per discutere sul rinnovo del CCNL per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali.
Di seguito gli argomenti discussi:
– revoca della proposta datoriale su una nuova classificazione;
– definito l’aumento contrattuale complessivo in 200,00 euro al FTE 4° livello e prima tranche pari a 60,00 euro con decorrenza 1° novembre 2024;
– stabilita la decorrenza dal 1° novembre 2023 sino al 31 dicembre 2026.
Viene revocato, inoltre, lo stato di agitazione dichiarato dalle sigle sindacali. 

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria: approvata la piattaforma per il rinnovo 2025-2027

La piattaforma per il rinnovo è stata rinnovata a larga approvazione dei lavoratori, ora la via il tavolo del negoziato

Le OO.SS. Fim, Fiom e Uilm hanno reso noto, mediante comunicato stampa del 20 novembre 2024, l’approvazione da parte della lavoratrici e dei lavoratori della piattaforma di rinnovo del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria. La votazione ha raccolto il 99% dei consensi, facendo registrare una partecipazione pari a 47.031 lavoratori su 80.891 dipendenti coinvolti negli stabilimenti. 
Il rinnovo contrattuale consentirà di dare risposte concrete, affermano le Sigle, in materia di salario, riduzione dell’orario di lavoro, formazione professionale, salute e sicurezza e conciliazione vita e lavoro; tutti elementi che consentiranno di rilanciare un settore cruciale per il tessuto produttivo. La piattaforma verrà ora inviata alle parti datoriali di Unionmeccanica e Confapi, con l’auspicio che venga convocato il tavolo del negoziato in tempi brevi. 

Banche e assicurazioni: la comunicazione per evitare ulteriore ripartizione delle rate di crediti edilizi

L’Agenzia delle entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione che deve essere utilizzata dalle banche, dagli intermediari finanziari e dalle assicurazioni per evitare l’ulteriore ripartizione delle rate annuali dei crediti d’imposta di tipo Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, utilizzabili a partire dall’anno 2025 (Agenzia delle entrate, provvedimento 21 novembre 2024, n. 422331).

L’articolo 121, comma 3-ter, del D.L. n. 34/2020, prevede che i soggetti qualificati (banche e società del gruppo, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione) debbano comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili di tipo “Superbonus”, “Sismabonus” e “Bonus barriere architettoniche” acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali.

Per le rate dei crediti acquistate successivamente, la comunicazione deve essere effettuata contestualmente all’accettazione della cessione.

 

Pertanto, l’Agenzia ha stabilito che la comunicazione debba essere inviata all’Agenzia:

  1. per le rate dei crediti già accettate entro il 2 dicembre 2024, dal 3 al 31 dicembre 2024. Se la comunicazione si riferisce alla totalità delle rate dei crediti già accettate entro il 2 dicembre 2024, è sufficiente specificare nella dichiarazione il relativo codice tributo, l’anno di riferimento, il numero e l’importo complessivo delle rate interessate, senza allegare il relativo elenco;

  2. per le rate dei crediti che non risultano ancora accettate dal cessionario entro il 2 dicembre 2024, oppure per le rate acquistate successivamente, dal 3 dicembre 2024 in occasione dell’accettazione della rata del credito, direttamente da parte del cessionario.

La comunicazione deve essere trasmessa tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del cessionario titolare dei crediti, oppure, solo nel caso di cui al punto a), avvalendosi di un intermediario, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti. In alternativa, la comunicazione può essere inviata direttamente dal cessionario tramite flusso telematico, con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 205147/2021, oppure, solo nel caso di cui al punto a), tramite posta elettronica certificata.

 

Nel caso in cui non venga effettuata la predetta comunicazione, le rate interessate verranno ulteriormente ripartite in 6 rate annuali di pari importo, non cedibili e utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

 

Per consentire di eseguire in sicurezza le operazioni di ripartizione delle rate dei crediti già accettate, la “Piattaforma cessione crediti” non sarà disponibile dal 1° al 7 gennaio 2025 e le rate dei crediti degli anni 2025 e successivi non potranno essere utilizzate in compensazione dai soggetti qualificati fino alla suddetta data del 7 gennaio 2025.