CCNL Commercio D.M.O.- Federdistribuzione: stabiliti gli aumenti salariali

Riconosciuto ai propri dipendenti un aumento di 70,00 euro a titolo di Afac

Nonostante il rammarico per il rifiuto, da parte di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, di procedere al rinnovo del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata, le imprese aderenti a Federdistribuzione hanno deciso di riconoscere gli aumenti salariali espressamente richiesti dalle stesse organizzazioni sindacali. Pertanto, a decorrere dal mese di aprile, a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali, verranno riconosciuti ai loro lavoratori un aumento pari a 70,00 euro lordi, riparametrati al IV livello. 
Inoltre, sempre nella speranza che tali organizzazioni sindacali acconsentano di riaprire le trattative per il rinnovo contrattuale, Federdistribuzione, in risposta a quanto sostenuto da esse, ha voluto ribadire di non aver fatto alcuna richiesta di “flessibilità incontrollata” nella definizione dei contratti a termine, nè di aver proposto alcuno smembramento del sistema di classificazione del personale, demansionamento dei lavoratori o riduzione dei loro diritti; invero, si proponeva l’inserimento di nuove figure professionali e nuovi ruoli di coordinamento ed organizzazione.

Riconoscimento facciale dei dipendenti: sanzioni da parte del Garante della privacy

Erogate sanzioni in alcuni casi di utilizzo della tecnologia per il controllo delle presenze (Garante per la protezione dei dati personali, nota 28 marzo 2024, n. 520).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato 5 aziende – impegnate a vario titolo presso lo stesso sito di smaltimento dei rifiuti – con importi rispettivamente di 70.000, 20.000, 6.000, 5.000 e 2.000 euro, per aver trattato in modo illecito i dati biometrici di un numero elevato di lavoratori.

La motivazione dei provvedimenti presi dall’Autorità è che il riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro viola la privacy dei dipendenti. Infatti, non esiste al momento alcuna norma che consenta l’uso di dati biometrici, come prevede il Regolamento, per svolgere una tale attività.

Il Garante, intervenuto a seguito dei reclami di diversi dipendenti, ha anche evidenziato i particolari rischi per i diritti dei lavoratori connessi all’uso dei sistemi di riconoscimento facciale, alla luce delle norme e delle garanzie previste sia nell’ordinamento nazionale, sia in quello europeo.

Dall’attività ispettiva del Garante, svolta in collaborazione con il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, sono emerse anche ulteriori violazioni da parte delle società in questione. In particolare l’Autorità ha accertato che 3 aziende avevano condiviso per più di un anno lo stesso sistema di rilevazione biometrica, oltretutto senza aver adottato misure tecniche e di sicurezza adeguate. Inoltre il medesimo “sistema”, ritenuto illecito dall’Autorità, era utilizzato presso altre 9 sedi dove operava una delle società sanzionate. Le aziende, infine, non avevano fornito una informativa chiara e dettagliata ai lavoratori, né avevano effettuato la valutazione d’impatto prevista dalla normativa privacy.

Le aziende, ad avviso del Garante, avrebbero dovuto più opportunamente utilizzare sistemi meno invasivi per controllare la presenza dei propri dipendenti e collaboratori sul luogo di lavoro (ad esempio il badge). Oltre al pagamento delle sanzioni il Garante ha ordinato la cancellazione dei dati raccolti illecitamente.

Pagamento pensioni all’estero, eliminazione dell’assegno

Entro il 15 giugno 2024 i pensionati residenti in Europa dovranno indicare le coordinate bancarie utili all’accredito della pensione compilando l’apposito modulo fornito da Citibank (INPS, comunicato 29 marzo 2024). 

Attualmente, il pagamento delle pensioni al di fuori del territorio nazionale viene eseguito, in via ordinaria, a mezzo accredito su conto corrente bancario intestato al pensionato oppure, laddove possibile, in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della Citibank (Western Union, nella maggior parte dei Paesi). Soltanto in via del tutto eccezionale, la banca può disporre l’erogazione della pensione mediante l’emissione e la spedizione al pensionato di un assegno di deposito non trasferibile.

 

L’INPS comunica la graduale eliminazione della modalità di pagamento delle pensioni all’estero attraverso assegno, ciò a fronte dei ritardi nella consegna, dovuti essenzialmente a disservizi dei locali servizi postali oppure a circostanze quali lo smarrimento o il danneggiamento del titolo.

 

A tal fine l’Istituto ha fornito indicazioni di carattere operativo finalizzate all’abolizione del pagamento a mezzo assegno nei riguardi dei pensionati residenti in Austria, Belgio, Tunisia e Australia.

 

In particolare, per quanto riguarda i pensionati residenti in Europa, questi riceveranno un modulo da Citibank per acquisire i dati bancari per l’accredito futuro, da compilare e restituire entro il 15 giugno 2024, allegando la copia di un documento d’identità valido e un documento prodotto dall’istituto bancario estero nel quale siano chiaramente indicate le coordinate bancarie utili all’accredito (cioè BIC e IBAN oppure Sort Code e Numero di conto per il Regno Unito), l’intestatario e l’eventuale cointestatario del conto.

 

In caso di mancata risposta, il pagamento della rata di luglio 2024 sarà disposto in contanti a sportello presso Western Union.

 

L’INPS precisa che, nel caso di nuove pensioni o trasferimenti di pensioni dall’Italia, dal 1° luglio 2024, il pagamento sarà in contanti, presso Western Union, se non sono state fornite le coordinate bancarie: tale modalità di riscossione rimarrà attiva anche per i successivi pagamenti, fino a quando i soggetti interessati non faranno pervenire la richiesta di variazione delle modalità di pagamento.

 

I pensionati che non abbiano inviato nei termini le comunicazioni dirette alla variazione della modalità di pagamento potranno, comunque, contattare il Servizio Citibank di assistenza a mezzo posta elettronica o servendosi dei numeri telefonici gratuiti dedicati indicati, per ciascun Paese, nel sito della Banca, o anche rivolgersi ai servizi dei locali uffici di patronato.

CCNL Tessili Industria: c’è l’ok dei lavoratori alla piattaforma

I lavoratori hanno dato parere positivo alla piattaforma che comprende miglioramenti retributivi e normativi

Le Sigle Sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno comunicato l’ok dei lavoratori alla piattaforma per il rinnovo del CCNL Tessile Abbigliamento per il periodo di vigenza contrattuale 1° aprile 2024-31 marzo 2027. Il settore coinvolge 372.600 addetti impiegati in 41.380 imprese. Il passo successivo che si attende è l’invio della piattaforma ai rappresentanti di Sistema Moda Italia Confindustria per iniziare le trattive per il rinnovo. 
Per quanto riguarda l’aspetto economico è stato chiesto un aumento salariale sui minimi tabellari di 270,00 euro (3° livello Super) e l’incremento dell’Elemento di garanzia retributiva per le aziende che non hanno la contrattazione di II livello, passando dagli attuali 300,00 euro a 450,00 euro. Ad essere maggiorate anche le percentuali per i lavoratori turnisti/squadre. Si è chiesto, inoltre, di incrementare anche il welfare contrattuale per la previdenza complementare Previmoda, definendo misure di contrasto al mancato contributo dovuto al fondo integrativo Sanimoda. 
Per quanto riguarda, invece, la parte normativa si chiedono, tra le altre cose: 8 ore annue in più per la formazione obbligatoria e il registro dei mancati infortuni. Oltre a questo, allargamento dei permessi retribuiti per partecipare a corsi di studio e di formazione; miglioramenti nella fruizione dei permessi; rivisitazione dei meccanismi di funzionamento dell’Ente bilaterale. Chieste anche maggiori specifiche sul pagamento della malattia e/o infortunio non sul lavoro anche nel corso del periodo di prova; integrazione al 100% dei giorni di carenza malattia; superamento delle differenze di trattamento per operai, intermedi ed impiegati per quel che concerne la maturazione delle ferie; innalzamento a 10 giorni l’anno (di cui 5 retribuiti) del congedo per malattia del figlio di età compresa tra i 3 e i 13 anni. A questo si aggiunge un’equità di stipendio e la riduzione del gender pay gap

Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali: testo del decreto in Gazzetta

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2024, n. 75, il D.L. 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria.

Il nuovo Decreto n. 39/2024, entrato in vigore il 30 marzo 2024, introduce disposizioni urgenti:

  • in materia di agevolazioni fiscali;

  • di natura fiscale e in materia di amministrazione finanziaria.

In particolare, l’articolo 1 apporta modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura, sopprimendo il primo periodo, comma 3-bis, dell’articolo 2 D.L. n. 11/2023 e introducendo un nuovo comma 3-ter.1 che prevede che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del D.L. n. 34/2020, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.

Prevista, inoltre, la soppressione del comma 3-quater dell’articolo 2 del suddetto D.L. n. 11/2023.

I successivi commi dell’articolo 1 del Decreto sulle agevolazioni fiscali prevedono, poi, i casi in cui le disposizioni di cui all’articolo 2 del D.L. n. 11/2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate, continuano ad applicarsi alle spese sostenute.

All’articolo 1, comma 5, viene inoltre stabilito che le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del citato D.L. n. 11/2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

 

Con le disposizioni previste all’articolo 2 del D.L. n. 39/2024 vengono apportate modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis.

In particolare viene chiarito che la sostituzione delle comunicazioni dell’opzione di sconto in fattura o cessione del credito, relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1 al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024.

 

A seguire, l’articolo 3 stabilisce che, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili devono trasmettere all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

  1. i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;

  2. l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto;

  3. l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto negli anni 2024 e 2025;

  4. le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

I soggetti tenuti ad effettuare tale trasmissione di informazioni e le relative variazioni, sono:

– coloro che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;

– coloro che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1 gennaio 2024.

 

L’articolo 4 del nuovo Decreto, intervenendo sempre sul D.L. n. 34/2020, inserisce all’articolo 121 il nuovo comma 3-bis, secondo il quale “in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della Legge n. 311/2004, e dell’articolo 38-bis del DPR n. 600/1973, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l’utilizzabilità in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006″.

 

L’articolo 6 del Decreto stabilisce, poi, che ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

 

Infine, rientra tra le disposizioni urgenti in materia fiscale dell’articolo 7 del Decreto, la previsione che le disposizioni sul contraddittorio obbligatorio dell’articolo 6-bis della Legge n. 212/2000, non si applichino agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito emesso prima della stessa data.